Il beneficium excussionis del cessionario d’azienda non è vizio dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 2092 del 31.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di essa ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997, la mancata preventiva escussione del cedente non determina la nullità dell’atto impositivo per il solo fatto che l’emissione della cartella e l’iscrizione a ruolo non siano state precedute dal beneficium excussionis. La violazione di tale beneficio non integra un vizio proprio dell’atto ma un’autonoma causa petendi impugnatoria, appartenente al perimetro dell’esecuzione, che può fondare al più la richiesta di sospensione dell’atto riscossivo. Il principio si applica a maggior ragione all’avviso di accertamento, riconducibile ad una fase anteriore all’esecuzione. Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato in sede di cassazione e non può rimetterne in discussione la valutazione.

Il Fatto

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui il Comune accertava, per gli anni d’imposta 1998/2000, una maggiore ICI in relazione ad una centrale termoelettrica, a seguito della denuncia di variazione DOCFA proposta dalla società contribuente. Con ordinanza del 2015, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso del Comune affermando il principio per cui la rendita catastale, una volta notificata, è utilizzabile a fini impositivi anche per annualità “sospese”, demandando al giudice di rinvio la verifica della legittimazione passiva della società per l’anno 1998 e per parte del 1999.

La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, respingeva l’eccezione di estinzione del processo per riassunzione parziale e riteneva sussistente la legittimazione passiva della società, in qualità di cessionaria d’azienda. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno. La Corte ha respinto la censura rilevando che il giudice del rinvio ha implicitamente considerato precluso l’esame dell’eccezione, in ragione della natura chiusa di tale fase. Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto formulato in sede di legittimità ed è tenuto ad applicarlo, con l’unico limite dello ius superveniens. Non è quindi possibile rimettere in discussione la valutazione compiuta dalla Cassazione nell’ordinanza di rinvio.

Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997, la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 28709 del 2020, secondo cui la mancata preventiva escussione del cedente non configura un vizio della cartella ma un’autonoma eccezione appartenente al perimetro dell’esecuzione. Nel caso di specie tale profilo non rileva affatto, trattandosi di un avviso di accertamento, atto riconducibile ad una fase ampiamente anteriore all’esecuzione e alla riscossione.

Infine, la Corte ha disatteso il terzo motivo concernente la liquidazione delle spese. L’esito finale del giudizio ha visto la ricorrente interamente soccombente e, secondo la giurisprudenza consolidata, il criterio della soccombenza va applicato considerando l’esito globale del processo e non il risultato dei singoli gradi. La dedotta eccessività della liquidazione è stata ritenuta questione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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