Il legittimo affidamento del debitore doganale richiede l’errore attivo delle autorità (Cass. civ. Sez. 5 n. 2093 del 31.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero a posteriori dei dazi doganali, la tutela del legittimo affidamento del debitore, ai sensi dell’art. 220, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento (CEE) n. 2913/1992, sorge solo se l’errore è imputabile a un comportamento attivo delle autorità competenti, non essendo sufficiente la buona fede dell’operatore. L’accertata fraudolenza delle indicazioni apposte sulla bolletta doganale dall’importatore esclude la ricorrenza dell’esimente, radicando la legittimità dell’irrogazione delle sanzioni. La violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non è invocabile in materia di dazi doganali e sanzioni, trovando applicazione la differente previsione dell’art. 11 del d.lgs. n. 374/1990. La mescolanza di censure di diritto e di vizi di motivazione in un unico motivo di ricorso è inammissibile.

Il Fatto

La società contribuente impugnava due avvisi di accertamento e i relativi atti di irrogazione di sanzioni, con cui l’Amministrazione doganale richiedeva il pagamento di dazi antidumping, Iva e sanzioni per complessivi euro 395.692,76, relativi a importazioni di merce dichiarata di origine taiwanese ma in realtà di origine cinese, come emerso dagli accertamenti OLAF. Dopo una prima fase di merito favorevole alla contribuente e una successiva sentenza di legittimità che aveva cassato con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in sede di riassunzione, accoglieva l’appello dell’Agenzia. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, relativo all’omesso esame dell’efficacia probatoria della segnalazione OLAF, rilevando che l’origine cinese delle merci era stata incontrovertibilmente accertata dal giudice di primo grado con decisione non impugnata sul punto, divenuta quindi giudicato.

I restanti motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono rigettati. La Corte rileva in primo luogo la mescolanza di censure eterogenee — di diritto e motivazionali — formulate senza alcuna distinzione, profilo che ne determina l’inammissibilità, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di sovrapposizione di profili incompatibili.

Nel merito, la Corte ritiene le censure infondate, poiché la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio per cui la tutela del legittimo affidamento ex art. 220, paragrafo 2, lett. b), del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 presuppone un errore attivo delle autorità, non ravvisabile nel caso di specie. Le fraudolente indicazioni apposte sulla bolletta doganale dall’importatore, note alla società, avevano determinato la mancata immediata applicazione dei maggiori dazi, escludendo ogni affidamento tutelabile. L’accertata fraudolenza consente altresì di ritenere adeguatamente dimostrato il profilo soggettivo richiesto per l’irrogazione delle sanzioni.

La Corte esclude infine la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, trattandosi di disposizione inapplicabile ai dazi doganali, per i quali il contraddittorio endoprocedimentale è disciplinato dall’art. 11 del d.lgs. n. 374/1990. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in applicazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia di abuso del processo conseguente alla richiesta di decisione collegiale dopo la proposta di definizione accelerata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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