Accertamento e prova dell’inesistenza oggettiva nelle sponsorizzazioni sportive (Cass. civ. Sez. 5 n. 4032 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’effettiva esistenza della prestazione dedotta in contratto grava sul contribuente che abbia sostenuto e portato in deduzione il costo, rimanendo irrilevante la sola esibizione della fattura e del bonifico di pagamento. La presunzione assoluta di deducibilità delle spese di pubblicità fino a 200.000,00 euro prevista dall’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 presuppone che i costi siano stati effettivamente sostenuti a fronte di prestazioni realmente eseguite e non può operare quando l’Amministrazione finanziaria contesti la stessa esistenza della controprestazione. La sentenza che valorizzi plurimi elementi indiziari — quali l’assenza di prove dell’attività sportiva, la sistematica retrocessione in contanti delle somme accreditate e la duplicazione dei costi — non è affetta da vizio di motivazione apparente, essendo il giudice del merito esonerato dall’esporre la valutazione di ciascuna argomentazione proposta dalle parti.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente attività di trasporto merci su strada, un avviso di accertamento per l’anno 2011 con il quale recuperava a tassazione maggiori tributi Ires, Iva ed Irap per effetto della ritenuta esistenza di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Le contestazioni concernevano i costi per sponsorizzazioni sportive sostenuti nei confronti di due associazioni dedite alle competizioni di go-kart, di cui l’Ufficio riteneva non provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’avviso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, riaffermava la validità dell’atto impositivo ritenendo non dimostrata l’effettività delle prestazioni. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Quanto al vizio di motivazione, la Suprema Corte ha escluso la sua sussistenza riportando ampi stralci della decisione impugnata. La CTR aveva infatti indicato plurimi elementi indiziari fondanti la presunzione di inesistenza delle operazioni: la mancanza di prova dell’effettività della prestazione, la non reperibilità di informazioni su gare e piloti, l’assenza di date e scadenze dei pagamenti frazionati, nonché la sistematica e contestuale retrocessione in contanti delle somme accreditate. La motivazione è stata quindi ritenuta non apparente e il relativo motivo rigettato.

Nel merito, la Corte ha affermato che in presenza di una contestazione fondata su plurimi elementi probatori, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni commerciali. Nel caso di specie, la ricorrente aveva offerto contestazioni generiche, senza specificare analiticamente quali documenti avrebbe dovuto considerare il giudice del gravame e senza confutare puntualmente gli elementi presuntivi valorizzati dalla CTR, tra cui la duplicazione dei costi per la medesima controprestazione e la natura antieconomica della spesa complessiva.

Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per non essere la censura centrata sulle ragioni della decisione. Il giudice del gravame non aveva escluso la deducibilità per ragioni di congruità o convenienza economica, ma aveva ritenuto non provata l’esistenza stessa delle prestazioni. La presunzione legale invocata, pertanto, non poteva trovare applicazione difettando il presupposto dell’effettività della spesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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