BFP serie AD, prescrizione dalla scadenza e incompetenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Torino n. 2957 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla liquidazione di un buono fruttifero postale si prescrive nel termine decennale che decorre dalla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie. La mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, avendo reso più difficoltoso ma non impossibile conoscere la scadenza del titolo. La contestazione relativa alla carenza dell’informativa, anche se intesa come protratta in corso di rapporto, quando si colloca in epoca anteriore al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso è inammissibile ratione temporis.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale del valore di L. 500.000 emesso il 10 luglio 1990, ha chiesto all’ABF il rimborso del titolo. L’intermediario aveva negato la liquidazione perché il buono apparteneva alla serie “a termine” e risultava prescritto. Il ricorrente ha sostenuto che il titolo, non riportando la dicitura “a termine”, presentava un errore di stampa idoneo a renderlo ancora rimborsabile.
L’intermediario ha eccepito l’incompetenza temporale e per materia dell’ABF, oltre alla prescrizione maturata prima della richiesta di rimborso. Ha ricostruito il buono come appartenente alla serie “AD”, istituita con D.M. del 23/07/1987, con scadenza massima all’undicesimo anno e prescrizione decennale successiva. Il ricorrente ha insistito per il rimborso; l’intermediario ha chiesto il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto l’eccezione di incompetenza per materia, richiamando il consolidato orientamento dell’ABF in tema di risparmio postale. Ha poi affrontato l’incompetenza temporale, ricordando che le Disposizioni sul funzionamento dell’ABF escludono le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso.
Il Collegio ha richiamato la decisione n. 11113/2025 del Collegio di coordinamento, secondo cui la violazione dell’obbligo di consegna del foglio informativo non incide sulla decorrenza della prescrizione né impedisce all’intermediario di eccepirla, avendo reso più difficoltoso, ma non impossibile, conoscere la scadenza del titolo. L’obbligo informativo permane finché il sottoscrittore può esercitare utilmente il diritto, ma la sua omissione genera semmai un obbligo risarcitorio, non la rinuncia alla prescrizione.
Quanto al titolo, il Collegio ha ritenuto che la serie di appartenenza possa desumersi dalla data di emissione, in mancanza di indicazioni ulteriori. Lo “storico dei tassi” ha confermato l’appartenenza del buono alla serie “AD”, con scadenza fissata dall’art. 2 del D.M. del 23/07/1987 a sette o undici anni. Il dies a quo della prescrizione è stato individuato richiamando la decisione n. 6196/24 del Collegio di coordinamento e l’orientamento della Cass. civ., S.U., ordinanza n. 1687 del 23/01/2025, secondo cui il termine decorre dalla scadenza prevista nel decreto di emissione della serie.
Poiché il buono, emesso il 10/07/1990, aveva scadenza massima di undici anni, il dies a quo è stato fissato al 10/07/2001 e la prescrizione maturata all’11/07/2011. Il reclamo, presentato nel novembre 2017, è risultato successivo alla prescrizione, senza atti interruttivi anteriori. La contestazione sulla carenza di informativa, anche intesa come in corso di rapporto, si colloca quindi in epoca anteriore al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile ratione temporis, assorbendo ogni ulteriore profilo.
Nota della Redazione
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