Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e risarcimento per omessa informativa (ABF Collegio di Milano n. 1966 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali a termine, il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza del titolo e non dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo all’emissione, regola valida per altre serie. La mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione. Permane tuttavia, fino alla prescrizione del diritto al rimborso, l’obbligo di consegnare la documentazione informativa: la sua omissione lede l’interesse del sottoscrittore a una informazione completa e funzionale all’esercizio del diritto e obbliga l’intermediario al risarcimento del danno commisurato alla ridotta probabilità di attivarsi per interrompere la prescrizione.

Il Fatto

La ricorrente aveva sottoscritto nel gennaio 2012, presso un ufficio dell’intermediario, otto buoni fruttiferi postali, chiedendo esclusivamente buoni ordinari. Solo nell’ottobre 2024, in occasione di un’analisi di portafoglio, rilevava che uno dei titoli apparteneva alla serie D25, con durata di diciotto mesi e scadenza al 21.07.2013. Sosteneva di non aver mai ricevuto informazioni sulla natura atipica del titolo né comunicazioni sulla scadenza o sulla prescrizione.

Presentatasi allo sportello nel dicembre 2024 per chiedere il rimborso, le veniva opposta la prescrizione del buono. Chiedeva quindi all’Arbitro l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per erronea emissione e violazione degli obblighi informativi, con condanna al pagamento del valore del titolo e degli interessi, o di quanto ritenuto equo. L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia e ratione temporis, e nel merito la conformità del titolo alla serie e l’avvenuta prescrizione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia: la raccolta del risparmio postale mediante buoni fruttiferi, effettuata per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell’attività di bancoposta ed è assoggettata al TUB, nei limiti della compatibilità con la sua natura, secondo l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022.

Quanto alla competenza temporale, la ricorrente lamenta una condotta omissiva in executivis relativa agli obblighi informativi, richiesta qualificata in via interpretativa come domanda risarcitoria. Richiamando la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 11113/2025, il Collegio osserva che la violazione della regola di condotta non si esaurisce al momento della conclusione del contratto, ma può rilevare per tutto il rapporto e sino alla prescrizione. Essendosi questa compiuta nel 2023, la competenza temporale sussiste.

Nel merito, il titolo risulta della serie D25, con scadenza e durata indicate sul fronte, e il foglio informativo prevede la durata massima di diciotto mesi. L’art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha esteso il termine prescrizionale alla durata decennale. Il Collegio esclude l’applicazione ai buoni a termine dell’orientamento espresso per altre serie dal Collegio di Coordinamento n. 8056/2019: il termine decorre dalla scadenza del titolo. Emesso il buono il 21.01.2012 e scaduto il 21.07.2013, la prescrizione si è compiuta il 21.07.2023, in assenza di atti interruttivi. La domanda di rimborso non è quindi accoglibile.

Resta la domanda risarcitoria. Il Collegio richiama i principi della decisione n. 11113/2025: la mancata consegna del foglio informativo, al momento dell’acquisto e successivamente, non impedisce di eccepire la prescrizione, ma fino a quando il diritto al rimborso non sia prescritto permane l’obbligo di consegnare la documentazione. L’omissione pregiudica l’interesse a una informazione completa e funzionale all’esercizio del diritto prima della prescrizione e obbliga l’intermediario al risarcimento del danno, commisurato alla ridotta probabilità di attivarsi per interrompere la prescrizione.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente: il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma pari al valore del buono, oltre agli interessi maturati fino alla scadenza, e la somma di € 20,00 per il rimborso del contributo, oltre a € 200,00 in favore della Banca d’Italia per le spese della procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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