Rinnovo della carta di debito, prova del danno e funzione del reclamo (ABF Collegio di Roma n. 2229 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo della carta di debito, grava sull’intermediario l’onere di provare l’avvenuta spedizione dello strumento di pagamento all’indirizzo comunicato dal cliente, sicché in difetto di tale prova il diritto del titolare a ricevere la carta presso il nuovo recapito deve ritenersi fondato. La mera scorrettezza della condotta dell’intermediario non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio: chi agisce deve provare le conseguenze pregiudizievoli, anche a mezzo di presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, e comunque che il danno risarcibile sia conseguenza immediata e diretta della condotta contestata. Ai fini dell’ammissibilità, il reclamo va individuato secondo un criterio di flessibilità, non richiedendosi perfetta identità di contenuto con il ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, a fronte della comunicazione di imminente scadenza della propria carta di debito, trasmetteva a mezzo PEC il nuovo indirizzo di spedizione per il rinnovo e, non ottenendo riscontro, inviava un ulteriore sollecito. Contattato telefonicamente, veniva invitato a procedere in autonomia tramite app alla variazione. Non avendo ricevuto la carta, adiva l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo il risarcimento del danno quantificato in via bonaria.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo e per avere ad oggetto una condanna a un facere infungibile; nel merito contestava la fondatezza della domanda, addebitando al ricorrente il ritardo nella comunicazione della variazione e sostenendo di essersi attivato rendendo disponibile il ritiro della carta presso qualunque filiale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla asserita mancanza del reclamo, rileva che la seconda comunicazione PEC, con cui il ricorrente sollecitava la ricezione della carta preannunciando di agire nelle opportune sedi, può essere intesa alla stregua di un reclamo. Richiama il condiviso orientamento secondo cui, nel verificarne la coincidenza con il ricorso, si applica un criterio di flessibilità, non essendo necessaria una perfetta identità di contenuto (Collegio di Roma n. 2247/2023; Collegio di Milano n. 5081/2025).
Neppure è fondata la seconda eccezione: la domanda formulata è di risarcimento del danno e non si sostanzia in un facere infungibile, come invece erroneamente asserito dalla Banca resistente.
Nel merito, il Collegio osserva che la variazione dell’indirizzo è stata comunicata via PEC in data 23.12.2024, entro il termine indicato dalla Banca. È quindi infondata la contestazione che imputa al ricorrente la responsabilità della mancata trasmissione della carta per avere fornito la variazione in ritardo. La Banca, dal canto suo, ha riferito di aver spedito la carta al vecchio indirizzo tramite posta ordinaria, circostanza che ne rende impossibile il tracciamento, e ha sostenuto – tesi smentita dal ricorrente e non dimostrata – di avere offerto la disponibilità al ritiro presso altra filiale.
Preso atto della carenza documentale dell’intermediario, che non ha fornito prova dell’avvenuta trasmissione della carta al nuovo recapito, il Collegio ritiene fondato il diritto del ricorrente a ricevere lo strumento di pagamento presso l’indirizzo successivamente comunicato.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la sola scorrettezza della condotta del convenuto non è sufficiente a fondare un credito risarcitorio, spettando a chi agisce provare le conseguenze pregiudizievoli della condotta dell’intermediario, anche a mezzo di presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza (Collegio di Coordinamento n. 1642/2019; Collegio di Roma n. 8359/2025). Lo scontrino prodotto, attestante l’esito negativo di una transazione, non dimostra il danno così come quantificato nelle conclusioni: la domanda risarcitoria è pertanto respinta per mancato assolvimento dell’onere della prova. Il Collegio accerta il diritto alla consegna della carta al nuovo indirizzo e dispone il pagamento del contributo alle spese della procedura e del rimborso in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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