Blocco del conto per pignoramenti non iscritti a ruolo e obblighi del terzo pignorato (ABF Collegio di Torino n. 2968 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato che abbia ricevuto la notificazione di un pignoramento presso terzi è tenuto alla custodia delle somme solo finché la procedura esecutiva sia efficace. Ove il creditore procedente non depositi la nota di iscrizione a ruolo nel termine, il pignoramento diventa inefficace e, ai sensi dell’art. 164-ter, comma 1, secondo periodo, disp. att. cod. proc. civ., viene meno ogni obbligo del terzo. Ricevuta la certificazione della Cancelleria attestante l’assenza di procedure esecutive, la banca non può subordinare lo svincolo a ulteriori dichiarazioni dei creditori e il blocco del conto diventa illegittimo, con obbligo di restituire le spese di gestione maturate dopo tale momento. La questione attiene alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale e rientra nella competenza dell’ABF.
Il Fatto
Due cointestatarie di un conto corrente ne lamentano il blocco disposto dall’intermediario in ragione di tre pignoramenti presso terzi notificati tra il 2015 e il 2018, tutti riferiti a debiti della sola cointestataria aderente al ricorso. Dopo una prima richiesta di svincolo dell’agosto 2025, la banca chiedeva documentazione proveniente dai creditori procedenti e non riteneva sufficiente né il certificato della Cancelleria del Tribunale attestante l’assenza di espropriazioni, né la dichiarazione del legale di uno dei creditori sulla mancata iscrizione a ruolo.
Le ricorrenti chiedono lo sblocco del conto, l’accertamento dell’illegittimità del blocco, la restituzione delle spese di gestione e la refusione delle spese di assistenza. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’Arbitro e, nel merito, la legittimità della custodia delle somme in qualità di terzo pignorato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza. L’orientamento consolidato dell’ABF distingue il sindacato sulle modalità di esecuzione del pignoramento, sottratto all’Arbitro, dalla controversia sullo svincolo delle somme, che attiene alla corretta esecuzione del rapporto bancario e rientra nella competenza dell’ABF.
Nel merito, la banca non ha versato in atti copia dei tre atti di pignoramento e ha mantenuto il vincolo anche dopo aver ricevuto il certificato della Cancelleria del Tribunale di Genova, datato 05/09/2025 e trasmesso il 12 settembre 2025, attestante l’assenza di procedimenti di espropriazione a carico della cointestataria. Il Collegio rileva che la banca era già in possesso della dichiarazione del creditore del pignoramento del 2016 di non voler iscrivere a ruolo la procedura, avendo ottenuto il pagamento del piano di rientro.
Il certificato escludeva espressamente il proprio valore di liberatoria per pignoramenti notificati e non iscritti a ruolo ex art. 164-ter disp. att. cod. proc. civ.; la banca, tuttavia, non ha dedotto l’esistenza di ulteriori pignoramenti notificati prima di quella data e non iscritti a ruolo nel termine dell’art. 543, comma 4, cod. proc. civ..
Il Collegio richiama la riforma del 2014: il pignoramento diventa inefficace in caso di mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo e, anche in assenza della comunicazione al terzo, l’art. 164-ter, comma 1, secondo periodo, disp. att. cod. proc. civ. stabilisce che viene meno ogni obbligo del debitore e del terzo debitor debitoris. Da ciò deriva l’illegittimità del blocco a far data dal 12 settembre 2025, con obbligo di rimborso delle spese di gestione maturate da quel momento fino allo sblocco.
Quanto alle spese, il Collegio esclude il rimborso delle somme versate per il deposito dell’istanza e riconosce, in considerazione della complessità delle questioni, il solo compenso per l’assistenza difensiva, quantificato in € 300,00 in applicazione della decisione del Collegio di coordinamento n. 4580/2025. Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 per le spese della procedura e al rimborso di € 20,00.
Nota della Redazione
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