Biglietteria aeroportuale e giurisdizione amministrativa sull’assegnazione degli spazi (Cons. Stato n. 2139 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’assegnazione, da parte del gestore aeroportuale, delle aree di sosta destinate al servizio di trasporto pubblico di collegamento tra l’aeroporto e la città appartengono alla giurisdizione amministrativa, rientrando tra le attività cd. di aviation. La vendita del biglietto per tale collegamento è riconducibile alla medesima attività di trasporto, di cui è affermata la natura strumentale all’aviation; pertanto anche la controversia sull’assegnazione, all’interno dell’aeroporto, di un’area destinata a biglietteria ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento della Regione Lombardia n. 8 del 2015, l’assegnazione dello stallo, pur non dovendo necessariamente essere associata a quella di un’area destinata alla vendita del biglietto, è potenzialmente idonea a ricomprenderla, con la conseguenza che l’istanza volta a ottenere tale assegnazione rientra nel perimetro applicativo della norma e impone al gestore di provvedere.

Il Fatto

Una società esercente il trasporto pubblico di collegamento aeroportuale tra la stazione centrale di Milano e l’aeroporto di Malpensa ha agito avverso il silenzio serbato dal gestore aeroportuale sull’istanza di assegnazione di un banco biglietteria nel percorso di uscita dell’aerostazione, o in alternativa di un banco analogo in prossimità di quelli degli altri operatori.

Il TAR Lombardia, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha ritenuto il servizio strumentale all’attività di aviation e ha accertato l’obbligo del gestore di provvedere ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento regionale n. 8 del 2015. Il gestore ha proposto appello, lamentando il difetto di giurisdizione e l’insussistenza dell’obbligo di provvedere. Nel giudizio si è costituita la mandataria dell’ATI titolare del banco, aderendo all’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo. Le controversie sull’assegnazione, da parte del gestore aeroportuale, di aree di sosta per il servizio di trasporto pubblico dall’aeroporto alla città appartengono alla giurisdizione amministrativa, perché rientrano tra le attività di aviation, comprensive delle operazioni di volo e dei servizi a esse strumentali, riconducibili ai settori speciali. Il riferimento è a Cass., Sez. U., n. 34699 del 2024.

La vendita del biglietto per il collegamento aeroporto-città è riconducibile alla stessa attività di trasporto, della cui natura strumentale all’aviation si è già data affermazione. Ne deriva che anche la controversia sull’assegnazione, all’interno dell’aeroporto, di un’area destinata a biglietteria ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Anche il secondo motivo è infondato. L’art. 3, comma 3, del regolamento della Regione Lombardia n. 8 del 2015 impone agli enti proprietari o ai gestori delle aree di fermata di assegnare i relativi stalli, anche a titolo oneroso, secondo criteri predeterminati, trasparenti, adeguatamente pubblicizzati e non discriminatori, idonei a garantire la libera concorrenza tra gli operatori, anche nel rispetto del principio di rotazione, per assicurare la copertura del servizio sulle ventiquattro ore e il coordinamento degli orari.

L’assegnazione dello stallo, pur non dovendo necessariamente essere associata a quella di un’area destinata alla vendita del biglietto, è potenzialmente idonea a ricomprenderla. Il Collegio richiama a conferma le procedure in cui tale abbinamento è stato previsto, tra cui quella oggetto di Cons. Stato n. 7631 del 2023. L’istanza della società ricorrente rientra dunque nel perimetro applicativo della norma regionale e l’amministrazione deve pronunciarsi.

L’appello è pertanto rigettato. Le spese del grado sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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