Rimborso endoprotesi: la delibera retroattiva richiede il contraddittorio procedimentale (TAR Lombardia n. 2270 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che modifica con efficacia retroattiva il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero, recuperando integralmente gli sconti ottenuti dalle strutture sanitarie per gli anni 2010-2019, incide in modo grave e diretto sulla sfera giuridica degli erogatori accreditati e a contratto. Un intervento di tal genere richiede l’attivazione del contraddittorio procedimentale mediante la comunicazione di avvio di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990. L’omessa comunicazione non integra un vizio meramente formale quando l’apporto partecipativo dell’interessato avrebbe potuto orientare diversamente l’esito provvedimentale. Il vizio assume allora valenza sostanziale e determina l’annullamento dell’atto, restando assorbite le ulteriori censure.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il Servizio sanitario regionale. Fino al 2018 il rimborso degli interventi con impianto di endoprotesi avveniva riconoscendo, in aggiunta al D.R.G., una percentuale del costo medio dell’endoprotesi, calcolato sulla base dei flussi di rendicontazione inviati dagli erogatori.
Con la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020 la Regione ha introdotto un nuovo regime per i ricoveri degli anni 2010-2019: gli sconti ottenuti dalle strutture nell’acquisto delle endoprotesi non vengono più considerati e l’intero valore degli sconti stessi viene recuperato, senza rideterminazione del costo medio. La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lombardia deducendo cinque censure, tra cui la violazione delle garanzie di partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la delibera come una variazione del criterio di rimborso che modifica il sistema applicato negli anni precedenti. Per gli interventi realizzati tra il 2010 e il 2019 non vengono più considerati gli sconti di cui le strutture avevano beneficiato, con effetto retroattivo rispetto alle rendicontazioni già inviate.
Proprio tale incidenza sul pregresso impone, secondo il TAR, una fase di contraddittorio in sede procedimentale. La delibera determina un pregiudizio evidente e grave per le strutture accreditate, comportando una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi già riconosciuti e il recupero integrale degli importi di sconto.
Il Tribunale ritiene quindi fondato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento. Il vizio non è meramente procedimentale: assume valenza sostanziale, perché la ricorrente ha offerto elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un esito diverso da quello confluito nella delibera.
Il Collegio accoglie dunque il ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento della delibera impugnata. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della natura della controversia e della novità della questione.
Nota della Redazione
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