Bilanciamento circostanze e recidiva reiterata: valutazione insindacabile in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 29247 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni parametri dell’art. 133 cod. pen., senza necessità di analitica esposizione dei criteri adoperati. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. non trasmoda in manifesta irragionevolezza, trattandosi di deroga all’ordinaria disciplina del bilanciamento riferita a un’attenuante comune. Nella determinazione della pena per il reato continuato non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni della quantificazione della pena-base.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, in parziale riforma della pronuncia di primo grado lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro centosessanta di multa per il reato di furto aggravato, contestato per essersi impossessato di un furgone cassonato e del materiale ferroso in esso contenuto.

Con un unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate e alla misura dell’aumento per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il motivo inammissibile sotto il profilo dell’art. 606 cod. proc. pen., rilevando che la censura esula dal novero delle doglianze deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove sorretta da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione ove congruamente motivato, anche alla stregua di alcuni soltanto dei parametri dell’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri adoperati. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha rideterminato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale, tenuto conto della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale, che non consente un giudizio di prevalenza sulle attenuanti generiche.

La Corte affronta poi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. Il dubbio è giudicato manifestamente infondato: si tratta di disposizione derogatoria all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante in manifesta irragionevolezza o arbitrio, perché riferita a un’attenuante comune che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive.

Quanto agli aumenti per la continuazione, il Collegio ribadisce che in tema di determinazione della pena nel reato continuato non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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