Il riconoscimento diretto dell’imputato da parte della polizia costituisce prova (Cass. pen. Sez. 6 n. 2231 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’identificazione dell’imputato effettuata direttamente dall’agente o ufficiale di polizia giudiziaria, che lo ha visto nell’atto di commettere il reato, non costituisce un mero indizio, ma una prova dichiarativa, avente natura di prova atipica. Tale prova è autonoma rispetto agli atti di indagine e la sua idoneità a fondare la penale responsabilità è affidata alla credibilità e all’attendibilità del dichiarante qualificato che ha effettuato il riconoscimento. Ne consegue che la sentenza di proscioglimento che escluda aprioristicamente l’idoneità di detto elemento probatorio a provare, anche da solo, la responsabilità dell’imputato, attribuendogli la natura di semplice indizio, è affetta da vizio di motivazione per manifesta illogicità. In tema di impugnazioni, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., pronunciate dopo il 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto assolveva l’imputato dai reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di guida senza casco e pericolosa (art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992). Il giudice di primo grado riteneva che l’unico elemento a carico, il riconoscimento de visu da parte dei Carabinieri intervenuti, fosse un indizio insufficiente a fondare la condanna. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’erronea qualificazione dell’identificazione come indizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata, pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, è impugnabile dal pubblico ministero solo con ricorso per cassazione. La riforma, che ha modificato l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., ha infatti eliminato l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta, come confermato dalle pronunce delle Sezioni Unite n. 27614 del 2007 e Sez. 2 n. 17493 del 2025, in applicazione del principio tempus regit actum.
Nel merito, la Corte ha accolto la doglianza del ricorrente, affermando un principio di diritto di rilevante portata. Il riconoscimento informale dell’indagato operato dalla polizia giudiziaria, anche mediante la visione di fotografie o filmati, è stato già qualificato dalla giurisprudenza come prova atipica, la cui affidabilità discende dalla credibilità della dichiarazione di chi si dica certo dell’identificazione (Sez. F, n. 37012 del 2019; Sez. 2, n. 41375 del 2023). La Corte ha ritenuto che lo stesso principio, e a maggior ragione, debba valere per l’identificazione effettuata de visu dall’agente di polizia giudiziaria che ha assistito alla commissione del reato.
In questa evenienza, l’operatore riporta negli atti di p.g. quanto caduto sotto la sua diretta percezione, configurandosi una vera e propria prova dichiarativa. L’idoneità di tale elemento a provare la responsabilità non può essere esclusa aprioristicamente dal giudice di merito. Il Tribunale, degradandolo a semplice indizio, ha violato l’obbligo di motivazione, incorrendo nel vizio di manifesta illogicità. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
Sulla contravvenzione di cui all’art. 116 c.d.s., la Corte ha dichiarato l’estinzione per prescrizione, essendo decorso il termine massimo di cinque anni dalla commissione del fatto (11 novembre 2019). Non risultava applicabile la sospensione prevista dall’art. 159, comma 2, n. 1, cod. pen. (c.d. sospensione Orlando), che richiede una sentenza di condanna di primo grado, e il termine massimo era già decorso al momento della pronuncia della sentenza impugnata. Per tale capo, l’annullamento è stato disposto senza rinvio.
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Nota della Redazione
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