Divieto di reformatio in peius e rideterminazione della pena in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 9218 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Corte d’appello che, in riforma della sentenza di primo grado, assolva l’imputato per uno dei reati avvinti in continuazione e sottragga il relativo aumento di pena, ma non riduca in misura corrispondente la sanzione finale, aumenta anzi il segmento sanzionatorio calcolato per un altro reato satellite, viola il divieto di reformatio in peius posto dall’art. 597, quarto comma, cod. proc. pen. La Cassazione, rilevata la violazione, annulla senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen. La qualità reiterata della recidiva impedisce, per espresso divieto normativo, di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche.

Il Fatto

La Corte d’appello aveva assolto il ricorrente dal reato in materia di stupefacenti descritto al capo 2, per deficit probatorio sulla destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. Aveva poi riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva qualificata, rideterminando la sanzione per i tre reati posti in continuazione e revocando la confisca del denaro in sequestro; nel resto aveva confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in punto di responsabilità per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, sulla qualificazione del fatto come incauto acquisto, sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio. Con memoria è stata poi dedotta la violazione del divieto di reformatio in peius, per essere stato l’aumento per la continuazione relativo a un reato satellite calcolato in misura superiore a quella stabilita in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’inammissibilità dei motivi con cui i vizi di motivazione sono dedotti in maniera promiscua. Richiamando le Sezioni Unite n. 29541 del 2020, rileva che la tecnica di ricorso non consente di enucleare con precisione l’vizio di motivazione denunciato. Su ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, i primi due motivi sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle prove, già scrutinate nel merito; la Corte territoriale aveva valorizzato la natura della res posseduta e l’incongruenza cronologica tra il furto denunziato e l’acquisto.

Il motivo sulla qualificazione del fatto come incauto acquisto e sulla negazione dell’ipotesi lieve è respinto per la congruenza della motivazione con le prove acquisite. Parimenti aspecifico è il motivo sulle lesioni, perché non si confronta con il testo motivazionale che dà conto della volontà diretta di ledere. In tema di recidiva, la Corte riconosce un errore del giudice di merito nel qualificarla specifica, ma ne esclude l’incidenza, restando la recidiva infraquinquennale e reiterata; le due condanne precedenti, pur unificate quoad poenam, mantengono autonomia ai fini della recidiva reiterata.

La qualità reiterata della recidiva esclude poi, per espresso divieto dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., la prevalenza delle attenuanti generiche. È invece fondato l’ultimo motivo, sostenuto dalla memoria e relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius: il segmento di aumento calcolato per il reato di cui al capo 4 era superiore a quello del primo grado, così che all’assoluzione per un reato satellite non aveva corrisposto una riduzione in misura corrispondente della pena finale. Sul punto la Corte richiama Sez. II n. 6043 del 2022 e Sez. Un. n. 40910 del 2005.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione da parte della Suprema Corte ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., essendo la pena finale diminuita di venti giorni di reclusione ed euro 50,00 di multa. Gli altri motivi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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