Bilancio e presunzione semplice: valutazione rimessa al giudice di merito (Cass. civ. Sez. V n. 14817 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità di quanto ivi annotato, che l’imprenditore può contrastare con qualunque mezzo di prova. Ne deriva che l’appostazione contabile, in quanto presunzione iuris tantum e non prova legale, è liberamente valutabile dal giudice di merito alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti, senza che l’art. 2377 cod. civ. o la natura fidefacente del bilancio approvato impongano una diversa regola. L’apprezzamento così compiuto, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità e la doglianza che ne contesti la ponderazione è inammissibile.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti degli eredi di un socio. L’amministrazione contesta l’omessa dichiarazione della partecipazione totalitaria del de cuius in una società di diritto lussemburghese, oltre a un credito per finanziamento soci vantato verso la stessa. Il compendio era confluito in un articolato susseguirsi di trasferimenti azionari, culminati nell’intestazione a un trust.
Gli eredi hanno presentato la dichiarazione di successione e, a seguire, istanza di collaborazione volontaria, rappresentando che la società estera era interposta. La C.T.P. di Modena ha accolto il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’ufficio, escludendo che l’iscrizione del credito in bilancio bastasse a provarne l’esistenza nell’asse. L’Agenzia ricorre in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 2377 e 2709 cod. civ., sostenendo che il bilancio approvato avrebbe valore di prova legale di quanto iscritto. La Corte ricostruisce il quadro normativo e richiama il consolidato orientamento di legittimità: l’annotazione contabile genera una presunzione semplice contraria all’imprenditore, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice di merito.
La Corte ribadisce che le scritture contabili non integrano confessione stragiudiziale, rilevando come elementi indiziari e dando luogo a inversione dell’onere della prova: il contenuto annotato si presume vero, salvo che l’imprenditore fornisca la prova contraria, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Su questo fondamento il primo mezzo è dichiarato ammissibile ma privo di pregio, poiché con esso si contesta in realtà la ponderazione del materiale istruttorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne afferma l’inammissibilità. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. può essere dedotta solo se si alleghi che il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero ha disatteso prove legali. È invece inammissibile la censura che lamenti la prevalenza attribuita ad alcune emergenze piuttosto che ad altre, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Nel caso concreto, prosegue la Corte, la Corte territoriale ha spiegato con motivazione ragionevole perché non potesse attribuirsi ai bilanci il significato voluto dall’ufficio, considerate le costituite società come fittizie e le relative voci irrilevanti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per la soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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