Blocco carta debito per rinnovo anticipato legittimo con preavviso SMS (ABF Collegio di Milano n. 3423 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella sostituzione anticipata della carta di debito, l’intermediario assolve l’obbligo di preavviso quando dimostra l’invio e la consegna di comunicazioni idonee a informare il cliente dell’imminente disattivazione dello strumento in essere e dell’attivazione del nuovo. I messaggi SMS ricevuti, che indichino la prossima disattivazione e l’invito ad attivare la nuova tessera, costituiscono preavviso idoneo ed efficace. L’eventuale comunicazione scritta inviata a un indirizzo non più attuale non inficia la validità del preavviso successivamente recapitato. La richiesta risarcitoria fondata sull’assenza di informazione preventiva e priva di prova va respinta.
Il Fatto
La ricorrente lamentava che in data 10 ottobre 2025 la propria carta di debito era stata improvvisamente bloccata nonostante la disponibilità dei fondi sul conto di appoggio. La carta restava inutilizzabile per oltre due settimane, senza comunicazione scritta né motivazione preventiva. Dopo un ulteriore contatto andato a vuoto, la cliente inviava reclamo, riscontrato il 22 ottobre 2025 con l’indicazione che il blocco derivava da un rinnovo anticipato della carta, disposto unilateralmente e con mancata consegna del nuovo strumento attribuita a un disservizio postale.
La cliente chiedeva l’accertamento della responsabilità dell’intermediario e un risarcimento di € 900,00. L’intermediario eccepiva di aver inviato il 24 settembre 2025 un SMS con cui comunicava l’imminente disattivazione, e il 30 settembre 2025 un secondo SMS che fissava la disattivazione entro 48 ore con invito all’attivazione della nuova tessera. La nuova carta era spedita con raccomandata il 15 ottobre 2025 all’indirizzo della cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha inquadrato la controversia nella mancata preventiva comunicazione della sostituzione della carta. Dalla documentazione emergeva che in data 20 aprile 2023 l’intermediario aveva informato di una modifica relativa al circuito delle tessere, con comunicazione spedita a un indirizzo non corrispondente a quello indicato dalla cliente. Su questo punto la ricorrente eccepiva l’inefficacia della comunicazione, richiamando i principi di correttezza e diligenza professionale ex artt. 1176 e 1375 c.c. e l’art. 117-bis TUB.
Il Collegio ha tuttavia rilevato che agli atti risultavano due SMS, entrambi consegnati. Il primo, del 24 settembre 2025, informava della prossima disattivazione della carta in essere per iniziativa di rinnovo anticipato con sostituzione della tessera. Il secondo, del 30 settembre 2025, comunicava la disattivazione della vecchia carta entro 48 ore dalla ricezione, con invito all’attivazione della nuova.
La carta è stata poi estinta il 10 ottobre 2025, dunque dieci giorni dopo la prima comunicazione via SMS, e sostituita con la nuova tessera spedita con raccomandata del 15 ottobre 2025. La missiva risultava indirizzata precisamente al nuovo indirizzo comunicato dalla cliente a far data dal 1° giugno 2023 ed era consegnata con successo il 17 ottobre 2025.
Da questi elementi il Collegio ha tratto la conclusione che le comunicazioni via SMS erano ricevute e idonee a informare tempestivamente dell’imminente disattivazione della vecchia carta, e che la missiva contenente il nuovo strumento era stata inviata all’indirizzo corretto e debitamente consegnata. Poiché la richiesta risarcitoria della cliente si fondava sull’assenza di preventiva informazione ed era, peraltro, del tutto sguarnita di prova, il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede
- Art. 117-bis TUB – Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti