TAEG e base di calcolo dell’ITC (ABF Collegio di Napoli n. 3437 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione del TAEG l’importo totale del credito deve includere non solo l’importo netto erogato, ma anche i costi finanziati facoltativi, quali i premi delle polizze, in quanto messi a disposizione del consumatore dall’intermediario. L’errata indicazione di tale base di calcolo in contratto integra un errore di rappresentazione degli elementi di calcolo, che non altera significativamente le condizioni economiche del finanziamento. Esso non determina l’applicazione della sanzione dell’art. 125-bis TUB, che presuppone un errore riferito specificamente all’indicatore di costo. La violazione degli obblighi di trasparenza non comporta la nullità della clausola sul TAEG e resta assistita dal solo rimedio risarcitorio, esperibile solo se il danno sia domandato e provato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di prestito personale collocato unitamente a due polizze assicurative, i cui premi, per complessivi € 2.558,57, erano stati finanziati. Egli non contestava la natura facoltativa delle polizze né la pretermissione dei relativi costi nel calcolo del TAEG. Sosteneva invece che il TAEG esposto in contratto fosse erroneamente rappresentato, perché calcolato rapportando il costo totale del credito all’importo finanziato anziché all’importo totale del credito.

Su questa base, invocando l’art. 125-bis, commi 6 e 7, e l’art. 117, comma 7, del TUB, chiedeva la rideterminazione del TAEG e la restituzione di quanto percepito dall’intermediario. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché avrebbe richiesto valutazioni tecniche estranee all’ABF, e nel merito sosteneva la correttezza del TAEG, avendo incluso tutte le voci di costo rilevanti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione preliminare dell’intermediario. La soluzione del caso non richiede una consulenza tecnica, ma dipende da una questione strettamente giuridica: stabilire, ai sensi della normativa settoriale di derivazione europea, quali voci compongano l’importo totale del credito e costituiscano la base di calcolo del TAEG.

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento uniforme dei Collegi secondo cui, ai fini della determinazione dell’ITC, vanno considerati non solo l’importo netto erogato, ma anche i costi finanziati facoltativi, quali le polizze, in quanto messi a disposizione del consumatore. Ne deriva che l’ITC avrebbe dovuto essere indicato in € 25.047,40, comprensivo dell’importo erogato e degli oneri assicurativi e al netto delle spese di istruttoria, e non in € 22.488,83.

Tale difformità costituisce un oggettivo errore di rappresentazione da parte dell’intermediario, che incide sugli elementi di calcolo senza però alterare significativamente le condizioni economiche del finanziamento. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza secondo cui errori di questa natura non sono idonei a determinare l’applicazione della sanzione dell’art. 125-bis TUB, invocata dal ricorrente, che si applicherebbe solo qualora l’errore riguardasse specificamente l’indicatore di costo e non gli elementi di calcolo.

Il Collegio richiama poi una propria recente decisione in fattispecie analoga, secondo cui la clausola sul TAEG prospetta non un’incongruenza, ma un’opacità non tale da determinarne la nullità, pur sufficiente a impedire al consumatore di comprendere pienamente il costo totale del credito. La violazione di una regola di condotta, come precisato da Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 nn. 6724 e 6725, non dà luogo a nullità del contratto ed è assistita dal solo rimedio risarcitorio.

Nel caso di specie, però, il ricorrente non ha formulato né provato alcuna domanda di risarcimento del danno riferibile all’errata rappresentazione. Il ricorso non è pertanto accolto, restando assorbita ogni altra questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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