Blocco cautelativo legittimo ma banca deve restituire saldo dopo recesso (ABF Collegio di Palermo n. 3456 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco cautelativo apposto dall’intermediario sul conto corrente, in presenza di movimenti sospetti e di segnalazioni di frode, costituisce esercizio legittimo delle facoltà di controllo e non è di per sé censurabile, purché sia stato comunicato al cliente e le relative ragioni siano divenute note attraverso i contatti intercorsi. È invece contrario ai canoni di correttezza e trasparenza il comportamento successivo al recesso del rapporto, ove l’intermediario, tramite risposte stereotipate e contraddittorie, ritardi senza giustificazione la restituzione delle somme giacenti sul conto. Il Collegio dispone pertanto la restituzione del saldo senza ulteriore indugio. La domanda di risarcimento del danno va invece respinta quando il ricorrente non abbia fornito alcuna prova dell’an e del quantum dei pregiudizi lamentati.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di un conto corrente aperto il 30.11.2024. In data 4 settembre 2025, in seguito alla rilevazione di movimenti sospetti, la banca apponeva un blocco cautelativo sul rapporto, dandone comunicazione al cliente. Pervenivano ulteriori accrediti e richieste di recall con causale frode, rispetto ai quali la banca programmava contatti telefonici con il cliente, che non autorizzava i relativi storni. Con comunicazione del 1° ottobre 2025 l’intermediario esercitava il recesso immediato dal rapporto, indicando le modalità di trasferimento delle giacenze verso altro IBAN.

Il ricorrente, che aveva presentato reclamo ed esposto lamentando il perdurante blocco, adiva l’ABF chiedendo chiarimenti sulle ragioni del blocco, la rimozione dello stesso, la restituzione della piena disponibilità delle proprie risorse e il risarcimento dei danni quantificati in € 5.000,00. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della domanda di sblocco, qualificandola come richiesta di un facere infungibile, e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla questione preliminare di competenza. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie circoscrivono l’ambito dell’ABF alle questioni aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. La domanda di sblocco, in quanto volta a ottenere un ordine di facere infungibile, potrebbe essere dichiarata inammissibile; tuttavia, in un’ottica di favor per il cliente, essa può essere riqualificata come domanda di mero accertamento quando il petitum e la causa petendi siano sufficientemente determinati. In nessun caso, precisa il Collegio, potrà essere ordinato all’intermediario di riallacciare la relazione contrattuale.

Nel merito, il Collegio ritiene non censurabile l’operato della banca in ordine al blocco. Sebbene non vi sia prova documentale degli accrediti, delle richieste di recall e dei contatti telefonici, tali circostanze trovano conferma nelle stesse dichiarazioni del ricorrente. Ne consegue che il blocco cautelativo è stato effettivamente attuato per ragioni di sicurezza e che queste erano divenute note al cliente attraverso i contatti intercorsi.

La valutazione muta invece per il comportamento successivo alla cessazione del rapporto. Attraverso gli screenshot della chat depositati dal ricorrente, il Collegio riscontra il faticoso tentativo del cliente di ottenere il rilascio delle somme giacenti. Le risposte degli operatori appaiono stereotipate, mai informate delle comunicazioni precedenti e variabili nel contenuto, con termini ora di quarantacinque ora di sessanta giorni. Tale condotta dilatoria è giudicata contraria ai canoni di correttezza e trasparenza, con la conseguenza che il Collegio dispone, ove non sia già avvenuto, la restituzione immediata del saldo.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio, pur censurando la condotta defatigatoria dell’intermediario, la respinge: il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’an e del quantum dei danni subiti. Il ricorso è quindi accolto solo in parte, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per la presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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