BNPL: incompetenza ABF e difetto di legittimazione passiva del cessionario (ABF Collegio di Palermo n. 3458 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel modello di finanziamento Buy Now Pay Later, in cui l’esercente concede al cliente una dilazione di pagamento non onerosa del prezzo e cede contestualmente il credito all’intermediario, la controversia relativa al contratto di fornitura del bene o servizio esula dalla competenza per materia dell’ABF. Non sussiste, infatti, alcun rapporto contrattuale tra cliente e intermediario, che resta terzo rispetto all’accordo di dilazione. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva dell’intermediario cessionario. La dilazione gratuita non rientra nella disciplina del credito al consumo e non è invocabile l’art. 125-quinquies TUB.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto presso uno studio dentistico un contratto di prestazione d’opera per cure odontoiatriche e, contestualmente, un accordo di finanziamento per il pagamento di € 3.000,00. Le cure non sono mai state eseguite, perché la struttura ha chiuso gli ambulatori. Il cliente ha revocato l’autorizzazione di addebito diretto e ha chiesto la restituzione di quanto versato, invocando l’art. 125-quinquies TUB e la risoluzione del contratto di finanziamento.

L’intermediario ha eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza per materia dell’Arbitro e il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo nel merito il mancato assolvimento dell’onere probatorio. Il ricorrente ha replicato insistendo per l’accoglimento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’operazione dalla documentazione in atti. Il contratto è qualificato dalle parti come “Accordo per la concessione di una dilazione di pagamento non onerosa per l’acquisto di beni e servizi”: l’esercente propone al cliente una dilazione gratuita, senza interessi né oneri, salva la penale per il mancato pagamento delle rate, e contestualmente autorizza la cessione del credito all’intermediario, con addebito diretto in via continuativa sul conto.

Questa configurazione integra il modello Buy Now Pay Later. Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 125-quinquies TUB invocato dal ricorrente: la dilazione non onerosa non rientra nell’ambito della disciplina del credito al consumo di cui all’art. 122, lett. i), TUB. Il Collegio segnala che, con il recepimento della Direttiva UE 2023/2225, il fenomeno sarà incluso nella nuova disciplina europea, con adeguamento dell’ordinamento nazionale operato dal D.lgs. 212/2025 e piena applicazione dal 20.11.2026.

Sul piano della competenza, il Collegio richiama l’art. 4, par. 1, Sez. I delle Disposizioni ABF: all’Arbitro possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle questioni relative a beni o servizi diversi, anche in contratti collegati. In fattispecie analoghe, con il medesimo intermediario, altri Collegi hanno accertato l’incompetenza: Collegio di Bologna n. 4196/25, che ha valorizzato l’assenza di rapporto contrattuale tra ricorrente e resistente; Collegio di Napoli n. 8954/25, che ha ricondotto la vicenda allo schema BNPL e dichiarato l’irricevibilità; Collegio di Milano n. 9811/2024. Il Collegio di Palermo richiama anche un proprio precedente del 29.01.2026 e vi dà continuità.

La causa petendi della controversia investe quindi il contratto a monte tra cliente ed esercente, non un’operazione bancaria o finanziaria, e resta estranea alla competenza dell’Arbitro. A conferma, il Collegio ritiene fondata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché tra cliente e intermediario non sussiste alcun rapporto. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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