Liquidazione pro quota dell’eredità: non serve la quietanza di tutti i coeredi (ABF Collegio di Milano n. 954 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di successione mortis causa e rapporti bancari, ciascun coerede può agire singolarmente nei confronti dell’intermediario per ottenere la liquidazione della propria quota ereditaria, senza che sia necessaria la quietanza o il consenso di tutti gli altri coeredi. Il pagamento effettuato in favore di uno dei coeredi libera il debitore verso tutti gli aventi diritto. Le eventuali contestazioni tra coeredi sulla misura delle rispettive quote restano estranee al rapporto con la banca. La richiesta di risarcimento del danno da ritardo presuppone la prova dell’effettiva esistenza ed entità del pregiudizio, non potendosi invocare un danno in re ipsa, e la mera disponibilità dell’intermediario non integra la cessazione della materia del contendere in difetto di prova dell’avvenuta liquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio ed erede di una defunta titolare di conto corrente e di investimenti presso un intermediario, lamenta il ritardo nella liquidazione delle somme ereditate. Dopo aver consegnato alla banca, nel marzo 2025, la documentazione necessaria alla successione, e dopo un sollecito formale del settembre 2025 rimasto senza esito, chiede l’accertamento del comportamento illegittimo dell’intermediario, la liquidazione delle somme spettanti e il risarcimento del danno quantificato in € 1.500,00 per disagio personale, mancato investimento e spese sostenute.

L’intermediario eccepisce la cessazione della materia del contendere, sostenendo di aver convocato più volte gli aventi diritto e fissato un appuntamento in filiale, e contesta l’istanza risarcitoria per difetto di allegazione e prova del pregiudizio. La vicenda si complica per il decesso, nel settembre 2024, di uno dei tre coeredi, che ha introdotto una seconda successione testamentaria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio riqualifica in funzione conservativa la domanda di liquidazione urgente come richiesta di accertamento del diritto dell’erede a ottenere lo svincolo. Quanto all’eccepita cessazione della materia del contendere, l’appuntamento fissato in data successiva al deposito del ricorso è idoneo a integrare una CMC solo parziale e solo se risulti provata l’avvenuta liquidazione. Poiché mancano in atti riscontri oggettivi sull’adempimento, la mera disponibilità e le interlocuzioni dell’intermediario non valgono a dimostrare l’integrale soddisfazione della pretesa.

Nel merito, la qualità di erede del ricorrente è pacifica e non contestata. Il Collegio, richiamando il Collegio di coordinamento n. 27252 del 27/12/2018 e i principi delle Sezioni Unite n. 24657 del 28/11/2007, afferma che ciascun coerede può agire singolarmente per l’intero credito ereditario e che il pagamento a uno di essi libera il debitore verso tutti. Le controversie sulla misura delle quote restano tra coeredi, estranee alla banca. Non occorre quindi la quietanza di tutti gli aventi diritto né l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi.

Sulla domanda risarcitoria, il Collegio ribadisce che il danno, patrimoniale e non patrimoniale, deve essere provato anche mediante presunzioni semplici, non essendo sufficiente l’in re ipsa. La quantificazione equitativa di € 1.500,00 è priva di calcoli analitici e documentazione. Richiamando il precedente Collegio di Milano n. 2988/2025, la domanda è dichiarata infondata.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente, con accertamento del diritto del ricorrente alla liquidazione della propria quota ereditaria, condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 per le spese della procedura e al rimborso di € 20,00 versati dalla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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