Blocco del conto corrente e domanda risarcitoria tra cessazione della materia del contendere e onere della prova (ABF Collegio di Bologna n. 1676 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimozione del vincolo apposto sull’operatività del conto corrente e il rimborso delle spese di procedura da parte dell’intermediario determinano la cessazione della materia del contendere sulla domanda di sblocco. In ordine alla domanda risarcitoria, spetta al ricorrente l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la sussistenza e l’entità dei pregiudizi patrimoniali patiti in conseguenza del blocco. Il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma deve essere provato anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza; ove si ricorra alla liquidazione equitativa, permane l’onere del ricorrente di indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente riscontrava, in data 2 agosto 2025, il blocco delle somme giacenti sul proprio conto corrente. L’intermediario aveva giustificato la misura con un generico riferimento ad accertamenti cautelativi, senza indicare specifici provvedimenti amministrativi o giudiziari. Il cliente si rivolgeva così all’Arbitro chiedendo di accertare l’illegittimità del blocco, di ordinarne l’immediato sblocco e di condannare l’intermediario al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Costituendosi, l’intermediario rappresentava di aver già rimosso il vincolo e di aver rifuso il contributo alle spese di procedura di 20,00 euro. Sulla richiesta risarcitoria eccepiva l’assenza di evidenze in ordine ai pregiudizi asseritamente patiti, chiedendo la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto della domanda.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la domanda diretta alla rimozione del vincolo sul conto. Dall’evidenza prodotta dall’intermediario risulta che il vincolo è stato rimosso; parimenti documentato è il rimborso della somma di 20,00 euro relativa alle spese di procedura. Su questo punto, dunque, la domanda non ha più ragione di essere decisa nel merito.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente a tale domanda, secondo l’impostazione già fatta propria dall’intermediario nella propria difesa.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che il ricorrente non quantifica il danno patito e non contesta quanto affermato dall’intermediario in ordine allo sblocco del conto. Il punto di diritto è chiaro: secondo il costante orientamento arbitrale, incombe sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i pregiudizi eventualmente subiti per effetto del blocco dell’operatività del conto.
Il Collegio richiama sul punto il consolidato orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 1642/2019. Da essa si evince che spetta al cliente provare il danno patrimoniale, nella sua sussistenza ed entità, nonché il danno non patrimoniale, la cui esistenza non è in re ipsa ma va dimostrata anche ricorrendo a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza. È pur vero che in tal caso è ammessa la liquidazione equitativa, ma resta fermo l’onere della parte ricorrente di indicare al Collegio idonei elementi di valutazione.
Nel caso concreto tali elementi mancano: il ricorrente non ha allegato né documentato alcun pregiudizio, limitandosi a formulare la richiesta. La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta. Il Collegio dichiara conseguentemente la parziale cessazione della materia del contendere e rigetta nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.