Buoni fruttiferi postali prescritti e obblighi informativi (ABF Collegio di Milano n. 2276 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario in materia di buoni fruttiferi postali non si esaurisce necessariamente al momento genetico del rapporto, ma rileva per tutto il suo svolgimento e fino alla prescrizione dei diritti che ne derivano, restando gli obblighi informativi funzionali e strumentali a tali diritti. Ne consegue che la competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario si radica anche in relazione al momento in cui detti obblighi avrebbero potuto essere adempiuti, coincidente con la data di prescrizione del diritto al rimborso. Nel merito, allegato dall’investitore l’inadempimento informativo e non fornita dall’intermediario alcuna prova del corretto adempimento fino alla prescrizione, la domanda risarcitoria è accolta, con condanna al valore dei titoli e agli interessi maturati sino alla scadenza.

Il Fatto

Il ricorrente si era recato presso l’intermediario nel dicembre 2024 per chiedere la liquidazione di quattro buoni fruttiferi postali sottoscritti nell’agosto 2008, per un valore nominale complessivo di diecimila euro, apprendendo in quella sede che i titoli risultavano prescritti e non più rimborsabili.

L’investitore contestava la mancata consegna di un Foglio Informativo Analitico idoneo a indicare durata, scadenza e termini di prescrizione, nonché l’assenza sul fronte dei buoni di indicazioni esplicite sul termine e la mancata segnalazione, nonostante i ripetuti accessi in filiale, dell’imminente maturazione della prescrizione. Domandava pertanto la condanna dell’intermediario al pagamento del valore dei titoli, degli interessi, della rivalutazione e delle spese. L’intermediario eccepiva l’incompetenza ratione temporis e per materia dell’Arbitro e, nel merito, l’avvenuta prescrizione decennale dalla scadenza dei buoni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza per materia, richiamando la decisione n. 4656 del 21.3.2022 del Collegio di Coordinamento ABF, che ha riconosciuto la competenza dell’Arbitro sui buoni fruttiferi postali, in quanto non costituenti strumenti finanziari, e ha affermato la competenza temporale sulla domanda di restituzione di capitale e interessi.

Sul piano della competenza temporale, il Collegio ha richiamato la recente decisione n. 11113 del 2025 del Collegio di Coordinamento, secondo cui la violazione della regola di condotta non si esaurisce al momento della conclusione del contratto e può assumere rilevanza per tutto il rapporto, fino alla prescrizione dei diritti. Poiché il ricorrente non circoscriveva l’inadempimento al solo momento genetico del rapporto, il Collegio ha individuato l’ultimo momento utile per l’adempimento nella data di prescrizione del diritto al rimborso, rimontante al febbraio 2020, ritenendo conseguentemente sussistente la competenza rispetto al reclamo del 2025.

Quanto alla prescrizione, il Collegio ha confermato l’orientamento secondo cui ai buoni a termine di diciotto mesi non si applica il criterio del dies a quo fissato al settimo anno solare successivo all’emissione, elaborato dalla decisione n. 8056/2019 per altre serie. Essendo i titoli emessi l’11.08.2008 e scaduti l’11.02.2010, ha collocato la prescrizione all’11.02.2020, in coerenza con l’art. 8, comma 1, del D.M. 19.12.2000.

Nel merito, il Collegio ha qualificato la domanda risarcitoria formulata in sede di repliche come puntualizzazione della domanda già proposta nel ricorso, e non come domanda nuova, dunque ammissibile. Ha poi rilevato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento informativo, l’intermediario non ha prodotto alcuna prova di avere reso le informazioni dovute fino al compimento della prescrizione. Da ciò l’accoglimento parziale del ricorso, con condanna al pagamento del valore dei buoni e degli interessi maturati sino alla scadenza, oltre al rimborso delle spese procedurali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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