Segnalazione ai SIC legittima con preavviso in area riservata e alert email (ABF Collegio di Roma n. 994 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione ai Sistemi di Informazione Creditizia può essere validamente recapitato mediante pubblicazione del documento nell’area riservata del sito dell’intermediario, purché tale modalità sia stata preventivamente concordata con il cliente, l’area sia ad accesso esclusivo e sia inviato un avviso via e-mail o sms che allerti della presenza della comunicazione. L’onere di diligenza nella consultazione dei documenti pubblicati ricade sul cliente, senza che l’inerzia di questi possa essere addossata all’intermediario. Resta ferma la necessità del rispetto del termine di preavviso rispetto alla prima annotazione. Il presupposto sostanziale della segnalazione, cioè l’effettivo ritardo nei pagamenti, va verificato autonomamente e non è escluso dalla contestazione formale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di mutuo nel 2007. Nel corso del rapporto si erano verificati ritardi nel pagamento di alcune rate, poi integralmente regolarizzati. Il cliente ha contestato di essere stato segnalato presso i SIC in assenza del regolare preavviso previsto dal Codice deontologico, sostenendo che tale omissione gli avrebbe precluso di sanare tempestivamente i ritardi ed evitare le annotazioni. Ha quindi chiesto la cancellazione delle segnalazioni.

L’intermediario ha replicato che il mutuo era stato estinto anticipatamente nel dicembre 2024, che le segnalazioni erano collegate a insoluti ripetuti e che i preavvisi erano contenuti nei solleciti di pagamento caricati nell’area riservata del sito, con alert trasmessi via e-mail. Il cliente aveva acconsentito contrattualmente a ricevere le comunicazioni tramite posta elettronica o area riservata.

La motivazione del Collegio

La questione riguarda la validità delle modalità di recapito del preavviso di segnalazione. Il ricorrente non contestava il presupposto sostanziale delle annotazioni, cioè l’effettivo ritardo nei pagamenti, ma solo la violazione dell’art. 125, comma 3, del TUB e dell’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia.

Il Collegio richiama la previsione del Codice di condotta per i sistemi informativi privati in tema di crediti al consumo, che contempla espressamente l’invio del preavviso mediante comunicazione messa a disposizione online nell’area riservata del sito dell’intermediario, e cita sul punto la decisione n. 623/2023 del Collegio di Roma.

Nel caso concreto l’intermediario ha prodotto la tracciatura informatica attestante non solo l’invio dei solleciti, ma anche l’effettivo accesso del ricorrente nell’area riservata, oltre agli alert via e-mail relativi all’avvenuto caricamento. Ha inoltre depositato le clausole contrattuali, sottoscritte, con cui il cliente aveva acconsentito a ricevere le comunicazioni relative ai rapporti aperti tramite posta elettronica o area riservata con credenziali di sicurezza.

Il Collegio osserva che il cliente aveva preso visione solo di alcuni dei solleciti recapitati, ma ritiene che tale inerzia non possa essere imputata all’intermediario. Il preavviso risulta inviato con congruo anticipo rispetto alle annotazioni, essendo rispettato il termine di 15 giorni tra la ricezione e la prima segnalazione.

Alla luce di queste considerazioni il Collegio ritiene sussistenti i presupposti di legittimità delle segnalazioni e respinge il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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