Pagamento POS non autorizzato: la mancata verifica dell’importo integra colpa grave dell’utente (ABF Collegio di Bologna n. 1675 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pagamenti elettronici con carta, a fronte del disconoscimento dell’operazione grava sul prestatore di servizi di pagamento l’onere di provare che la stessa è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 11/2010. La prova dell’autenticazione forte mediante microchip e digitazione del PIN, di per sé, non esime l’intermediario dall’onere di dimostrare la colpa grave dell’utilizzatore, che può essere desunta da indizi chiari, precisi e concordanti. Integra colpa grave la condotta del titolare che, dopo aver concordato un corrispettivo di modesto importo, digiti il codice segreto senza verificare il dato economico visualizzato sul display del terminale, autorizzando una somma macroscopicamente diversa. È parimenti gravemente imprudente abbandonare l’operazione confidando nella mera asserzione verbale del conducente circa il mancato buon fine, senza pretendere una ricevuta di transazione negata.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta prepagata, si trovava in Turchia e concordava con un tassista un corrispettivo di € 5,00 (circa 188 lire turche). Poiché il conducente rifiutava i contanti, la titolare acconsentiva al pagamento elettronico con il POS; il tassista riferiva che la transazione non era andata a buon fine e rifiutava il trasporto. Alla sera la ricorrente rilevava sull’estratto conto un addebito di € 1.856,33, oltre € 20,42 di commissioni.

Bloccava immediatamente la carta, sporta denuncia il 4 ottobre 2025 e formalizzato il disconoscimento il 9 ottobre 2025, chiedendo il rimborso di € 1.886,13. L’intermediario eccepiva la colpa grave della titolare per non aver controllato l’importo della transazione né verificato il preteso esito negativo.

La motivazione del Collegio

In via preliminare il Collegio affronta il profilo della legittimazione passiva: destinatario del ricorso era un intermediario, mentre le controdeduzioni provenivano da altro soggetto qualificatosi titolare effettivo del rapporto. Richiamando la propria decisione n. 3077/2023, il Collegio qualifica la fattispecie come un tertium genus di intervento volontario, affine ma non identico alla successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. e alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., potendo decidere nei confronti del soggetto spontaneamente costituitosi, in ossequio a esigenze di economia procedurale.

Nel merito, il Collegio ricorda che l’operazione ricade sotto il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD 2. L’art. 10, comma 1, pone a carico del prestatore l’onere di provare l’autenticazione e la corretta registrazione dell’operazione; l’art. 10-bis impone l’autenticazione forte del cliente e l’art. 1, lett. q-bis ne definisce i requisiti. La prova della colpa grave dell’utente può essere fornita con indizi chiari, precisi e concordanti (Collegio di coordinamento n. 897/2014), poiché la produzione documentale sull’autenticazione non esaurisce di per sé l’onere probatorio (Collegio di coordinamento n. 22745/2019).

Nel caso concreto l’intermediario ha dimostrato l’autenticazione a doppio fattore: uso fisico del microchip (possesso) e inserimento del PIN (conoscenza), digitato correttamente al primo tentativo, senza anomalie nei log. Il Collegio ritiene quindi provata la regolarità tecnica dell’operazione e concentra l’analisi sulla colpa grave.

La titolare aveva concordato € 5 e ha autorizzato un pagamento di € 1.856,33: la macroscopica differenza tra somma pattuita e importo addebitato rende inescusabile la mancata verifica del display del terminale prima della digitazione del codice. Parimenti imprudente è stata la condotta successiva: la ricorrente ha abbandonato il veicolo sulla base della sola affermazione verbale del conducente circa il fallimento della transazione, senza richiedere la ricevuta di transazione negata, scontrino con esito “KO” idoneo a documentare il mancato buon fine. L’inserimento del PIN su dispositivo altrui senza previa validazione del dato economico viola gli obblighi di comportamento imposti all’utilizzatore dal d.lgs. n. 11/2010.

La dinamica dei fatti, come descritta dalla stessa ricorrente in denuncia e ricorso, evidenzia dunque una condotta gravemente imprudente, causa del danno. Il Collegio, esclusa la responsabilità dell’intermediario, non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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