Blocco perequazione pensioni: onere del giudice contabile di non rimettere la questione (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 15 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertata legittimità costituzionale del modulo di «raffreddamento» della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, di cui all’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022, fa venir meno il presupposto del ricorso che ne domandi la disapplicazione e il reintegro delle somme non corrisposte. Analoga manifesta infondatezza va affermata per il parametro di cui all’art. 53 Cost., in quanto il prelievo devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale non assume natura tributaria e trova autonoma giustificazione nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost. Il giudice contabile, investito di una questione palesemente inconferente rispetto al parametro evocato, non è tenuto a rimettere la questione alla Corte costituzionale d’ufficio, dovendo valutarne in via preliminare la non manifesta infondatezza.

Il Fatto

Un ex dipendente pubblico del comparto difesa e sicurezza, titolare di un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all’adeguamento automatico della pensione, senza le decurtazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2023. Dopo aver diffidato l’Istituto previdenziale a disapplicare la normativa sulla rivalutazione, ad integrare la rata e a restituire gli arretrati maggiorati degli interessi, il ricorrente ha lamentato che le riduzioni annullano proporzionalmente la perequazione e sommano i propri effetti alla perdita del potere di acquisto causata dall’inflazione.

Nel ricorso ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 309 e 310, l. n. 197/2022 per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., chiedendo in via principale la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia già pendente davanti alla Consulta. L’Istituto si è costituito eccependo l’insussistenza del diritto alla perequazione integrale e richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico delle pensioni ha respinto la domanda perché infondata. La vicenda relativa ai ratei 2023 ruota attorno all’art. 1, comma 309, l. n. 197/2022, già scrutinato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 19/2025, che ha riconosciuto la rispondenza della legge impugnata ai parametri evocati dai rimettenti. Per i ratei 2024 sovviene invece l’art. 1, comma 135, l. n. 231/2023, disposizione non menzionata né dal ricorrente né dall’Istituto.

Dal richiamato reinquadramento normativo non discendono conseguenze diverse da quelle relative ai ratei 2023. La disciplina del 2024, pur contenuta in fonte diversa, risulta identica a quella già scrutata per la parte di interesse del ricorrente, sicché le valutazioni della Consulta conducono a ritenere manifestamente infondata anche la questione prospettabile d’ufficio sulla legge successiva.

Quanto al profilo sollecitato dal ricorrente con le note del 7 marzo 2025, concernente la violazione dell’art. 53 Cost. e la natura strutturale del blocco della perequazione, il giudice rileva che il ricorrente non ha articolato argomentazioni né formulato richieste espresse. La questione postulerebbe il carattere tributario della norma da indubbiare, ma il Giudice delle leggi ha espresso un avviso diverso. Nella sent. n. 234/2020 ha chiarito che il prelievo sulla pensione si configura come tributario solo quando implica una decurtazione patrimoniale definitiva con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare; quando è devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale resta inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione tributaria.

La Corte costituzionale ha inoltre riscontrato, con la sent. n. 19/2025, che le pensioni di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo scrutinato dalla sent. n. 234/2020, mentre le restanti vedono invariato o migliorato il tasso di elasticità rispetto alle spinte inflazionistiche. La questione di legittimità riferita all’art. 53 Cost., pur sollevabile d’ufficio, si rivela pertanto manifestamente infondata per l’inconferenza del parametro e non può essere portata al vaglio di costituzionalità.

La complessità della controversia e la natura incerta delle decisioni sottese inducono alla compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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