Improcedibile il giudizio di conto per difetto di legittimazione passiva (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 105 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agente contabile, ex lege, i componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale ne determina la perdita della legittimazione passiva nel giudizio di conto. Il giudizio sul conto giudiziale è improcedibile nei confronti di chi non rivesta la qualità di agente contabile, non potendosi configurare un agente contabile di fatto in capo al soggetto privo del maneggio dei beni oggetto del conto. Nel caso di partecipazioni societarie, tale maneggio appartiene ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio. La declaratoria di improcedibilità non definisce la regolarità della gestione: il conto deve essere reso dal soggetto effettivamente titolare del maneggio.
Il Fatto
Il magistrato istruttore, con relazione n. 79/2025, proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale n. 39127 per l’esercizio 2020, presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Sorical Spa”.
Nella relazione si contestavano due profili: l’assenza di una valida sottoscrizione digitale sull’atto di parifica e la mancanza della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno compariva per l’amministrazione e per l’agente contabile; il pubblico ministero concludeva per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato, infatti, legittima l’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, del c.g.c. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva con il parere n. 4/2020.
Sul secondo profilo, dagli accertamenti del magistrato istruttore tramite visura camerale storica risulta che il convenuto rivestiva la carica di liquidatore della società nell’esercizio oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22. Tale disposizione qualificava i soggetti nominati o designati dalla Regione nelle società a partecipazione regionale come agenti contabili a tutti gli effetti, obbligandoli a rendere il conto e assoggettandoli alla giurisdizione della Corte dei conti.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 59/2024, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 8 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali nelle società e, per conflitto di interesse, impossibilitati ad averla, in quanto componenti degli organi di amministrazione delle stesse. Ciò collideva con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto.
Nel caso di partecipazioni societarie, il maneggio spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, secondo il rinvio all’art. 20, lettera c), art. 29, art. 32 e art. 178 del r.d. n. 827 del 1924, all’art. 9, comma 2, del TUSP, d.lgs. 175/2016 e all’art. 137 c.g.c., d.lgs. 174/2016. La caducazione dell’art. 8 non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né di qualificarlo come agente contabile di fatto, difettando il maneggio: la stessa norma dichiarata incostituzionale presupponeva tale carenza, obbligando gli amministratori a supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista.
Difettando la qualità di agente contabile e, dunque, la legittimazione passiva ad causam, il giudizio è dichiarato improcedibile. La declaratoria non definisce però la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2020. L’amministrazione regionale è tenuta ad acquisire il conto e a provvedere alla parificazione, ferme restando le competenze della Procura erariale per la resa del conto in caso di inadempimento. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e l’assenza di costituzione delle parti.
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Nota della Redazione
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