L’errata qualificazione del progetto come agricampeggio non decide l’accesso alle agevolazioni (TAR Abruzzo n. 102 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione giuridica di un’iniziativa imprenditoriale ai fini dell’accesso alle agevolazioni non può fondarsi esclusivamente sul nomen adottato nella domanda, ma deve basarsi sulla concreta struttura del progetto, sui servizi offerti e sul quadro normativo applicabile. Il diniego che derivi da una qualificazione non sorretta da un’adeguata istruttoria in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi propri dell’attività agrituristica è sintomatico del difetto di istruttoria e motivazione, integrando il fumus boni iuris richiesto per la sospensione cautelare.
Il Fatto
La ricorrente, imprenditrice individuale, presentava una domanda di ammissione alle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185/2000 per la realizzazione e gestione di un campeggio nel Comune di Caporciano (AQ). Invitalia S.p.A., con delibera del 30 gennaio 2026, dichiarava la domanda “non accoglibile”, qualificando il progetto come agricampeggio e applicando la disciplina agrituristica con la correlata clausola di esclusione dalle agevolazioni. Avverso tale diniego, oltre che la comunicazione dei motivi ostativi, veniva proposto ricorso al TAR Abruzzo con contestuale domanda cautelare. Si costituiva in giudizio Invitalia, mentre il Ministero dello Sviluppo Economico restava non costituito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, in sede di sommaria delibazione cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da apprezzabili profili di fondatezza. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che l’iniziativa imprenditoriale oggetto della domanda consiste nella realizzazione e gestione di una struttura ricettiva priva di qualsiasi attività di produzione agricola e non riconducibile a un soggetto qualificabile come imprenditore agricolo. Tale dato ha indotto il Tribunale a dubitare della correttezza dell’inquadramento operato da Invitalia.
Il provvedimento impugnato, difatti, fonda il diniego sull’erronea qualificazione del progetto come agricampeggio, facendo discendere da tale etichetta formale l’applicazione del regime agrituristico e della clausola di esclusione. Il Collegio ha però osservato che tale qualificazione non risulta sorretta da un’adeguata istruttoria circa la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi propri dell’attività agrituristica; non è emerso, inoltre, un effettivo accertamento della riconducibilità dell’iniziativa ad attività connesse alla produzione primaria.
Quanto al reiterato utilizzo della denominazione “agricampeggio” nella domanda, il TAR ne ha escluso la decisività, affermando il principio per cui la qualificazione giuridica dell’iniziativa deve fondarsi sulla sua concreta struttura, sui servizi offerti e sul quadro normativo applicabile, piuttosto che sul mero nomen adottato dall’istante. Sulla base di tali considerazioni, è stato ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riferimento al dedotto difetto di istruttoria e motivazione.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 gennaio 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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