Inammissibile il ricorso per mescolanza di motivi eterogenei e difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. 1 n. 22252 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che operi una mescolanza e una sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, prospettando una medesima questione sotto profili incompatibili, quali la violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto, e il vizio di motivazione, che quegli elementi intende rimettere in discussione. La tecnica espositiva che cumuli le censure senza una puntuale e separata trattazione, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze e di dar loro forma e contenuto giuridico, è inidonea a integrare il requisito di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere completa cognizione della controversia e dell’oggetto delle censure, senza necessità di accedere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, respingendo l’impugnazione, aveva confermato la decisione di primo grado con cui il Tribunale aveva riconosciuto al Comune il diritto alla restituzione della somma di € 23.041,30 a titolo di indebito, per compensi corrisposti in esecuzione di un contratto di appalto e rivelatisi non dovuti all’esito di un diverso contenzioso tra le parti. Il ricorso si articolava in cinque motivi: i primi tre denunciavano, in via cumulativa, violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di un fatto decisivo; il quarto censurava la statuizione sulla rivalutazione monetaria; il quinto riguardava la regolamentazione delle spese e il contributo unificato. Il Comune si costituiva con controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, dichiarandoli inammissibili. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui è inammissibile la mescolanza di mezzi d’impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi dell’art. 360, primo comma, c.p.c., non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili. Le censure erano state sollevate ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. senza alcuna distinzione o specificazione puntuale rispetto alle norme richiamate, in una prospettazione unitaria e trasversale che precludeva ogni tentativo di individuare un ordine logico-giuridico.
La Corte ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva comunque motivato in ordine alla insussistenza della violazione dell’art. 112 c.p.c. e alla formazione di un giudicato esterno derivante dal giudizio collegato, in base al quale era stato determinato il credito restitutorio. Il quarto e il quinto motivo sono stati parimenti dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente si era limitato a contestare la statuizione sulla rivalutazione e quella sulle spese con affermazioni generiche, prive di quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure, onerando la Corte di procedere alla lettura degli atti e dei documenti del giudizio di merito.
La tecnica espositiva adottata è stata giudicata inidonea a integrare il requisito dell’art. 366, n. 3, c.p.c., similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad atti del processo, difettando la correlazione con la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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