Bollette contestate e onere di contestazione specifica nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. III n. 34909 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il corrispettivo di un contratto di somministrazione, le fatture costituiscono atti unilaterali a contenuto meramente contabile e non provano da sole l’esistenza del credito quando il preteso debitore contesti l’an debeatur o il quantum debeatur. Tuttavia l’onere di allegazione e di prova si atteggia in ragione del principio dell’onere di contestazione specifica: la contestazione generica non fa scattare la relevatio ab onere probandi in favore di chi ha allegato il fatto incontestato, né obbliga il somministrante a dimostrare la correttezza del funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la rilevazione e il dato esposto in bolletta. La censura che ometta di confrontarsi con la specificità della contestazione è, per ciò stesso, inammissibile.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto dal Tribunale di Bari un decreto ingiuntivo nei confronti di un’utente per il corrispettivo della somministrazione di gas ed energia elettrica. Il giudizio di opposizione, promosso dalla società ingiunta, era stato trasferito davanti al Tribunale di Milano, che aveva autorizzato la società opposta a chiamare a manleva i distributori e, con sentenza n. 4614/2021, aveva respinto l’opposizione.
La società soccombente proponeva appello; la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1365/2023, rigettava il gravame. Avverso questa pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalle controricorrenti.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2712, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che nel rapporto di somministrazione grava sul somministrante l’onere di provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato rilevato e quello esposto in fattura. Richiamava la giurisprudenza di legittimità sul valore meramente contabile della bolletta.
La Corte rileva che il motivo è inammissibile per un profilo assorbente. La stessa Corte d’Appello aveva riconosciuto il principio invocato dalla ricorrente, ma lo aveva coordinato con quello dell’onere di contestazione specifica ex artt. 115 e 167 c.p.c.: la mancanza di una contestazione specifica opera quale relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto non contestato. È sufficiente questa questione a superare il motivo, che nulla dedurrebbe sul punto.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia su un motivo d’appello e la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c., articolando due submotivi. Il primo censurava la ritenuta rinuncia a contestare la condanna ex art. 96 c.p.c. di primo grado: la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso si limita a richiamare due pagine dell’atto d’appello senza riassumerne il contenuto.
Il secondo submotivo contestava la condanna alle spese in favore delle parti terze chiamate e la mancata indicazione dei criteri del d.m. 55/2014. La Corte lo giudica manifestamente infondato: la Corte d’Appello ha espressamente motivato la liquidazione, applicando i valori medi per la media difficoltà delle questioni ed escludendo gli onorari per la fase istruttoria, e ha chiarito che la chiamata in causa era stata determinata dalle contestazioni vaghe e inconsistenti sollevate dalla stessa opponente.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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