Bonifica amianto INAIL: finanziamento solo per unità con lavorazioni attive (Cons. Stato n. 6872 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi INAIL per la bonifica da amianto, il requisito dell’unità produttiva attiva richiesto dall’avviso pubblico implica che il progetto riguardi un immobile stabile e attuale sede di lavorazioni, non essendo sufficiente un uso di mero deposito frequentato saltuariamente. La valutazione dell’Amministrazione è coerente al parametro dell’avviso quando la carenza di lavorazioni attive risulta dalla stessa documentazione prodotta dal richiedente, segnatamente dal documento di valutazione dei rischi. Il dato testuale del DVR prevale sul tentativo postumo di attribuirgli un significato diverso, non essendo ammessa un’integrazione postuma della motivazione né una rilettura delle dichiarazioni originarie in senso contrastante. Non sussiste alcun onere di soccorso istruttorio quando le allegazioni iniziali del richiedente siano univoche, dovendosi temperare l’art. 6 della legge n. 241/1990 con i principi di buona fede, collaborazione e autoresponsabilità. Non è irragionevole che l’avviso circoscriva il finanziamento alle sedi di lavorazioni attive, in un’ottica di effettività della spesa pubblica.

Il Fatto

Una società ha chiesto all’INAIL il contributo previsto dall’avviso pubblico 2022 per la bonifica da amianto di un capannone. L’Istituto ha respinto la domanda rilevando che nell’immobile non si svolgevano lavorazioni attive alla data di pubblicazione del bando, come risultava dalla documentazione fotografica e dal documento di valutazione dei rischi. Il rigetto è stato confermato in sede di riesame.

Il TAR Sardegna, con sentenza n. 796/2025, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti, ritenendo che la documentazione fotografica non escludesse in modo univoco l’uso del fabbricato a fini lavorativi e che non fosse utilizzabile l’integrazione postuma della motivazione. L’INAIL ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello per deduzione di questione nuova. Le censure dell’Istituto afferiscono all’insussistenza delle condizioni previste dall’avviso, profili che hanno costituito la motivazione dei provvedimenti impugnati in primo grado. Non si configura dunque alcuna violazione del divieto dei nova in appello, unica essendo la questione oggetto di contestazione.

Nel merito, l’art. 7 dell’avviso richiede che i destinatari abbiano attiva sul territorio regionale l’unità produttiva per cui si realizza il progetto e che dal DVR risultino lo svolgimento della lavorazione e le specifiche condizioni di rischio. La motivazione dei tre provvedimenti INAIL è coerente a tale parametro: l’affermazione contenuta nel DVR, secondo cui all’interno del deposito non si effettuano lavorazioni e gli addetti vi si recano saltuariamente per prelevare materiali, è dirimente ed è riscontrata dalla documentazione fotografica.

La Corte esclude che il carattere saltuario delle attività possa giovare all’appellata: il DVR non afferma che nell’immobile si svolgessero saltuariamente le lavorazioni dell’impresa, ma che gli addetti vi si recassero saltuariamente per sole attività di deposito. Il punto centrale è la radicale incompatibilità tra quanto dichiarato nel DVR e la disciplina dell’avviso.

Il tentativo di attribuire alla frase un significato diverso, volto ad accreditare un’attività di deposito comunque afferente al ciclo produttivo, è logicamente incompatibile con il tenore testuale della dichiarazione. L’affermazione che ivi non si effettuassero lavorazioni e che gli addetti vi si recassero solo saltuariamente esclude un’attuale e stabile inserimento dell’immobile nella dinamica dell’impresa, pur con riguardo ad attività accessorie. Il problema non è probatorio, ma di inammissibilità della domanda per difetto del requisito.

Nessun onere di soccorso istruttorio incombeva sull’Istituto, stante l’univocità delle risultanze e il principio di autoresponsabilità richiamato da Cons. Stato n. 7118/2025. Infine, il motivo subordinato contro l’art. 3 dell’avviso è infondato e comunque carente di interesse: non è irragionevole che il finanziamento sia circoscritto alle sedi di lavorazioni attive, per evitare la dispersione delle risorse pubbliche. L’appello è accolto e il ricorso per motivi aggiunti respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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