Ottemperanza al giudicato civile e mancata retribuzione professionale docenti (TAR Piemonte n. 282 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, e notificata al debitore pubblico presso il domicilio reale. Ai fini della proponibilità dell’azione esecutiva, deve essere infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. L’affidamento delle funzioni commissariali a un dipendente pubblico esclude la liquidazione di un compenso autonomo, restando lo stesso assorbito nella retribuzione istituzionale.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui l’Amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.958,52, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti. Il titolo era divenuto definitivo, essendo stato notificato al Ministero presso il domicilio reale senza che quest’ultimo vi desse esecuzione.
La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato civile, con ordine di pagamento delle somme liquidate e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’Amministrazione intimata si è costituita con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata risulta attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha eliminato l’obbligo della spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica al Ministero è avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale.
È stato inoltre riscontrato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza in danno dell’Amministrazione. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Di conseguenza, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione, nominando sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale competente, con facoltà di delega. La ricorrente dovrà segnalare tempestivamente l’infruttuoso decorso del termine.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso la liquidazione di un importo autonomo: le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono connesse ai compiti istituzionali e il relativo compenso resta assorbito nella retribuzione già percepita. Le spese processuali sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti a favore dei precari. Ha pertanto disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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