Altezza fabbricato commisurata a larghezza attuale strada non a quella di piano (Cons. Stato n. 7229 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’altezza del fabbricato da realizzare si determina in relazione alla larghezza della strada sulla quale esso si proietta, ma tale parametro deve essere certo, attuale e concretamente rilevante al momento del rilascio del permesso di costruire. È escluso che, ai fini del calcolo di altezze e distanze, possa farsi automatico riferimento a una mera previsione di ampliamento stradale non ancora realizzata e rimessa a sviluppi futuri ed eventuali. In tale ipotesi occorre avere riguardo alla situazione esistente e alla configurazione attuale del territorio. È qualificabile come volume tecnico solo il volume non impiegabile né adattabile a uso abitativo, privo di autonomia funzionale anche potenziale, strettamente necessario, senza possibili alternative e di consistenza contenuta, per contenere impianti serventi non collocabili all’interno dell’edificio. Il richiamo a un parametro normativo ulteriore, coerente con la censura dedotta, integra argomento di rinforzo e non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il Fatto

Il titolare di un immobile impugnava davanti al TAR Puglia il permesso di costruire rilasciato dal Comune per un fabbricato residenziale, deducendo la violazione delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico sotto due profili: il rapporto tra larghezza della strada e altezza dell’edificio e il superamento dell’altezza massima assentibile sul fronte prospiciente la sua proprietà.

Il TAR accoglieva in parte il ricorso, ritenendo che il rapporto di 1/1 andasse verificato sulla larghezza effettiva della via, pari a circa cinque metri, e non su quella maggiore prevista dal piano ma non attuata; rilevava inoltre che un fronte raggiungeva una quota eccedente il limite, non giustificabile per intero come volume tecnico. Il Comune proponeva appello, lamentando l’inammissibilità del ricorso di primo grado per il comportamento del ricorrente, l’errore sul parametro viario, la qualificazione della sopraelevazione e un preteso vizio di ultrapetizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo: la contraddittorietà rispetto a un comportamento tenuto in un diverso procedimento amministrativo non incide sul provvedimento impugnato e, al più, può rilevare come presupposto di un autonomo riesame da parte dell’amministrazione.

Sul parametro viario, il Consiglio di Stato condivide l’impostazione del primo giudice. L’art. 61 delle N.T.A. va letto alla luce di esigenze di assetto del territorio, salubrità e armonico inserimento dell’edificazione nel contesto viario come è previsto all’attualità. Il principio presuppone però che il parametro assunto a riferimento sia certo e concretamente operante. Non è ammissibile il richiamo alla larghezza meramente virtuale di piano, peraltro inattuata da diciotto anni, quando l’allargamento non costituisca ancora un dato urbanistico realizzato: vale la situazione esistente. Irrilevante è l’obiezione sul vincolo di inedificabilità dell’area destinata a viabilità, poiché il parametro fondante il titolo non corrispondeva allo stato dei luoghi.

Quanto alla sopraelevazione, la sentenza di primo grado non ha disatteso le definizioni regolamentari, ma ha accertato in fatto che il fronte superava in misura apprezzabile la sagoma ordinaria, raggiungendo una quota che non poteva essere giustificata per intero come volume tecnico. Il Collegio richiama il consolidato orientamento, anche della Sezione (Cons. Stato, sez. IV, n. 7558 del 2024), che esige la prova della stretta necessità, dell’assenza di alternative e dell’impossibilità di allocare gli impianti nel corpo dell’edificio. L’apprezzamento del TAR è congruamente motivato e le censure si risolvono in una diversa lettura degli elaborati tecnici.

Infine, il richiamo all’art. 8 d.m. n. 1444/1968 non integra ultrapetizione: l’annullamento si fonda anzitutto sulla violazione dell’art. 61 delle N.T.A., e il parametro ulteriore opera come argomento di rinforzo sistematico entro il medesimo perimetro controverso. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese per la natura tecnico-interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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