Contraddittorietà degli atti ministeriali e commissariali sulla bonifica del SIN di Crotone (TAR Calabria n. 1409 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’ambiente non può imporre a un’amministrazione regionale di avviare il procedimento di modifica del provvedimento autorizzatorio unico regionale, incidendo su un potere che l’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 riserva alla Regione: un siffatto atto viola i principi di tipicità e nominatività e di legalità dell’azione amministrativa. È illegittimo per contraddittorietà e perplessità il decreto che, da un lato, dichiara invalicabile il vincolo del PAUR e, dall’altro, prescrive l’avvio immediato dei lavori nel rispetto del medesimo vincolo, senza disciplinare il destino dei rifiuti. Il Commissario straordinario per la bonifica del SIN non può esercitare poteri di ordinanza sul destino finale dei rifiuti né incidere sui contenuti del progetto operativo di bonifica, rientrando tali funzioni nella competenza ministeriale. È fondato il vizio di difetto di istruttoria quando il presupposto dell’assenza di discariche alternative non trova conferma negli atti richiamati.

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti impugnavano il decreto con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, all’esito della conferenza di servizi, ha approvato lo stralcio del progetto operativo di bonifica di Fase 2 del sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano – Cerchiara, presentato dalla società proprietaria delle aree. Il progetto originario prevedeva depositi preliminari e, per tale ragione, richiedeva il PAUR regionale, rilasciato con una prescrizione che imponeva di individuare il sito di smaltimento finale fuori Regione; prescrizione poi recepita nel decreto ministeriale di approvazione del POB Fase 2.

La società aveva più volte chiesto la rimozione del vincolo, deducendo l’assenza di discariche disponibili fuori dal territorio calabrese. Il Ministero, ritenuta la prescrizione modificabile solo dalla Regione, ha chiesto uno stralcio del progetto emendato da ogni riferimento a conferimenti fuori Regione e lo ha approvato, prescrivendo alla Regione di avviare il procedimento di modifica del PAUR entro trenta giorni. Le ricorrenti impugnavano anche l’ordinanza con cui il Commissario straordinario ha imposto l’avvio dei lavori e il conferimento dei rifiuti presso una discarica calabrese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. La lesività deriva esclusivamente dall’atto di approvazione dello stralcio, non dalla nota con cui il Ministero ha chiesto alla società di elaborarlo; la procura alle liti risulta validamente conferita dai presidenti delle associazioni in forza dei rispettivi statuti.

Nel merito, il Tribunale accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale. Il decreto è contraddittorio: dichiara il vincolo del PAUR “allo stato invalicabile” e affida alla Regione la sua modifica, ma al tempo stesso prescrive l’avvio immediato dei lavori nel rispetto di quel vincolo, senza chiarire come la società potrebbe reperire una discarica. La spiegazione offerta in giudizio dal Ministero — l’utilizzo dei depositi come deposito temporaneo ex art. 185-bis d.lgs. n. 152/2006 — non compare nel provvedimento né nel progetto approvato.

Il decreto è inoltre atipico. Il Ministero non può imperativamente incidere sull’esercizio di un potere attribuito dall’art. 27-bis alla Regione, tanto più che il PAUR non è stato impugnato. La prescrizione sul destino finale dei rifiuti, essendo stata trasfusa nel decreto ministeriale di approvazione del POB, è riformabile mediante un provvedimento di secondo grado adottato dal Ministero stesso, all’esito di un procedimento coerente e con la partecipazione di tutti gli interessati.

È fondato anche il vizio di difetto di istruttoria. La relazione dell’ISPRA richiamata a sostegno della pretesa impossibilità tecnica non contiene quell’accertamento e anzi dubita della ricostruzione della società; la successiva nota ha formulato il quesito ai gestori solo con riferimento ai rifiuti contenenti amianto, estranei allo stralcio. Lo confermano il nuovo scouting disposto dal medesimo decreto e l’individuazione, nelle more, di un sito di destino all’estero.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio accoglie anche l’ordinanza commissariale. I poteri del Commissario, come delineati dal d.l. n. 145/2013 e dal d.l. n. 185/2008, attengono all’accelerazione, al coordinamento e alla riparazione del danno ambientale; non consentono di definire il destino finale dei rifiuti né di incidere sui contenuti del progetto già approvato in sede ministeriale, sostituendosi all’amministrazione delegante che non era rimasta inerte. Il provvedimento replica pertanto i medesimi vizi del decreto ministeriale.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono accolti nei limiti esposti, con annullamento degli atti e salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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