Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 466 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo verifica anzitutto la sussistenza del titolo esecutivo divenuto definitivo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Accertata la perdurante inadempienza dell’Amministrazione, il ricorso è accolto e l’adempimento è ordinato entro un termine perentorio. Per l’ipotesi di inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale del medesimo ufficio, e fissa il termine ulteriore per l’esecuzione sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania, con sentenza n. 515/2025 del 04.02.2025, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato conseguentemente condannato all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori.
Notificata la sentenza, l’Amministrazione non ha adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Sicilia. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente, il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 05.02.2025. La notifica del ricorso, effettuata il 27.11.2025, è intervenuta dopo oltre otto mesi, con conseguente ammissibilità dell’azione esecutiva.
Il giudice ha poi accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, condizione necessaria ogni volta che non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905, e dà atto dell’attestazione di segreteria prodotta.
Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro, rimasta ineseguita. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Ministero di attribuire la Carta elettronica per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non aver riscosso le competenze, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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