Offese al collega militare e critica sindacale tra esimenti disciplinari (TAR Emilia-Romagna n. 1464 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di critica sindacale da parte del militare non legittima l’uso di espressioni offensive e denigratorie nei confronti di un collega, ancorché inferiore di grado, che eccedano i limiti della continenza formale: le modalità espressive devono essere strettamente funzionali alla finalità di disapprovazione e non trasmodare nella gratuita aggressione dell’altrui reputazione, tanto più in ragione dei particolari doveri attinenti al grado che connotano lo status di militare anche fuori servizio ai sensi dell’art. 713, comma 2, d.P.R. n. 99/2010. In materia disciplinare militare, la sospensione dell’avvio del procedimento in attesa della definizione del giudizio penale è legittima, ai sensi dell’art. 1393, comma 1, c.o.m., nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato, costituendo un’eccezione alla regola del superamento della pregiudiziale penale volta a garantire la correttezza e la completezza della valutazione disciplinare. Il favore riconosciuto in sede penale, mediante l’assoluzione per tenuità del fatto, non può essere esteso all’ambito disciplinare, che risponde a finalità proprie di tutela del prestigio e dell’efficienza dell’istituzione.

Il Fatto

Un luogotenente dei Carabinieri, comandante della Sezione Radiomobile, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver inviato, in una chat di gruppo di una piattaforma social riservata ai dirigenti e aspiranti dirigenti del sindacato militare di appartenenza, un messaggio audio nel quale apostrofava come “imbecille” il comandante di una stazione, reo di aver rifiutato la donazione di dispositivi di protezione individuale anti-Covid. Il procedimento, avviato dopo la definizione del giudizio penale conclusosi con l’assoluzione per tenuità del fatto, si concludeva con l’irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di giorni 5. Il ricorso gerarchico avverso la sanzione veniva respinto, con conseguente impugnazione dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui il militare lamentava la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare. Il Collegio ha ritenuto giustificata la decisione dell’Amministrazione di attendere l’esito dell’azione penale ai sensi dell’art. 1393, comma 1, c.o.m., ricorrendo un’ipotesi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato: l’istruttoria dibattimentale aveva richiesto l’escussione di sei testimoni e l’esame dell’imputato, mentre l’articolata motivazione della Corte d’appello militare dimostrava come un’adeguata valutazione disciplinare richiedesse idonei approfondimenti istruttori, in un’ottica di economia dell’azione amministrativa.

Quanto al secondo motivo, incentrato sulla violazione del diritto di critica sindacale, il Tribunale ha escluso che l’epiteto offensivo potesse essere coperto da tale garanzia. Pur non essendo in contestazione la possibilità di censurare, sul piano sostanziale, la decisione del comandante di non accettare i dispositivi di protezione, le modalità espressive utilizzate eccedono senza dubbio il limite della continenza formale, venendo in rilievo espressioni non proporzionate né necessarie a veicolare l’opinione di protesta. Il Collegio ha valorizzato i particolari doveri gravanti sul militare, che deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti lesivi del prestigio dell’Istituzione ai sensi dell’art. 713, comma 2, d.P.R. n. 99/2010, nonché la circostanza che l’offesa fosse stata rivolta a un collega inferiore di grado investito di funzioni di comando, in una piattaforma condivisa da un numero non esiguo di colleghi. Irrilevante è stata ritenuta la mancata previsione della diffusione del messaggio all’esterno della chat, trattandosi di un evento non imprevedibile né improbabile, tale da integrare quantomeno una grave imprudenza.

Infine, il Collegio ha ritenuto legittima l’irrogazione della consegna di rigore, sussumendo la condotta nelle ipotesi di cui all’art. 751, d.P.R. n. 99/2010, e ha escluso la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, atteso lo sprezzo manifestato dal ricorrente nell’apostrofare un collega di grado inferiore. Quanto alla valorizzazione del contesto emergenziale pandemico, il Tribunale ha precisato che il favor riconosciuto dalla Corte d’appello militare trova giustificazione nella particolare afflittività della sanzione penale come extrema ratio punitiva: analogo approccio non può essere esteso all’ambito disciplinare, posto che è proprio agli appartenenti alle Forze dell’ordine che viene richiesto, specialmente nelle situazioni di massimo rischio e disagio, di mantenere una condotta salda e conforme al particolare status. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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