Bonifici per criptovalute: banca non responsabile per frodi del beneficiario (ABF Collegio di Torino n. 1223 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione di un bonifico in conformità all’IBAN e ai dati del beneficiario indicati dal cliente, ai sensi dell’art. 24, d.lgs. n. 11/2010, non esime la banca dai doveri di diligenza professionale, buona fede e protezione, valutati secondo il parametro dell’accorto banchiere. La banca è tenuta a provare la riconducibilità dell’operazione al cliente; ove tale prova risulti dalla documentazione e l’operazione sia stata disposta personalmente e integralmente dal ricorrente, non occorre verificare l’autenticazione della medesima. Gli obblighi di monitoraggio, sospensione e segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio hanno finalità di ordine pubblico e non impongono all’intermediario un obbligo di tutela del soggetto che compia l’operazione anomala. L’incompetenza per materia dell’Arbitro non discende dalla sola circostanza che il ricorso coinvolga la disciplina antiriciclaggio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, aveva disposto due bonifici — uno il 19 giugno 2024 e uno il 19 luglio 2024 — per complessivi € 44.992,80 in favore di una società, nella convinzione di effettuare investimenti. Scoperta la natura fraudolenta dell’attività della beneficiaria e la perdita integrale delle somme, ha proposto reclamo il 31 gennaio 2025, ottenendo riscontro negativo, e quindi ricorso all’ABF.
Il ricorrente sosteneva che la banca lo avesse contattato telefonicamente il 18 giugno 2024 con una segnalazione generica, senza indicare i rischi concreti né le ragioni dell’alert interno, e senza alcuna conferma scritta. Da qui la domanda di risarcimento per violazione degli obblighi di diligenza, trasparenza, tracciabilità e buona fede. L’intermediario eccepiva l’incompetenza per materia dell’Arbitro e nel merito chiedeva il rigetto, avendo operato nel rispetto dell’IBAN indicato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, nell’uso di strumenti di pagamento elettronici, va sempre verificata l’adozione da parte della banca delle misure di sicurezza idonee, poiché la diligenza dell’intermediario ha natura tecnica e si misura sui rischi tipici della sfera professionale. La banca è tenuta a provare la riconducibilità dell’operazione al cliente.
Nel caso concreto, tuttavia, i bonifici non risultano disconosciuti: entrambe le operazioni sono state disposte personalmente e integralmente dal ricorrente, come emerge dalla documentazione prodotta. Ne consegue l’inutilità di ogni verifica sull’autenticazione e l’inapplicabilità della disciplina invocata sul punto.
Il Collegio rileva poi un difetto di allegazione: il ricorrente si è limitato a lamentare l’anomalia delle operazioni rispetto alla propria normale operatività, senza produrre estratti conto o altra documentazione idonea a comprovarla. La doglianza resta quindi sfornita di riscontro probatorio.
Sul versante antiriciclaggio, il Collegio prende atto che il ricorso richiama la relativa normativa in modo generico. L’intermediario aveva eccepito l’incompetenza, ma il Collegio ricorda le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 11070/2023 e n. 6070/2024: la prima esclude che il coinvolgimento della disciplina antiriciclaggio comporti di per sé l’incompetenza dell’ABF; la seconda riconosce che gli obblighi di adeguata verifica non perseguono solo finalità pubblicistiche, ma mirano anche a fronteggiare il rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica.
Ciò nonostante, il Collegio aderisce al proprio diverso orientamento: gli obblighi di monitoraggio, sospensione e segnalazione delle banche ai fini antiriciclaggio hanno finalità esclusivamente pubblicistica e non prevedono un obbligo di tutela del soggetto che compia l’operazione anomala. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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