Bonifici istantanei bloccati dal sistema antifrode e cessazione della materia del contendere (ABF Collegio di Milano n. 4685 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative ai servizi di pagamento il termine dilatorio tra reclamo e ricorso è quello più breve di 15 giorni lavorativi fissato dalla disciplina di settore, e non quello ordinario di 60 giorni. Nel caso di specie la banca ha riferito, con effetto vincolante, di avere risolto il disservizio lamentato dal cliente, rendendo operativa la richiesta di disporre bonifici istantanei senza blocchi o sospensioni automatiche, nei limiti di importo impostati dal cliente. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, anche in assenza di riscontro del ricorrente, a condizione che l’intermediario abbia effettivamente rimosso le problematiche segnalate.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nella compravendita di autovetture, lamenta di non riuscire a disporre bonifici istantanei con regolarità, nonostante l’obbligatorietà del servizio a partire dal 09/10/2025. Il disservizio, secondo la prospettazione, rende difficoltoso il rapporto con i clienti e lo costringe a disporre bonifici urgenti in filiale, al costo di circa € 30,00. Chiede di poter operare mediante bonifici istantanei.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine dilatorio e, nel merito, riferisce che le disposizioni erano state intercettate dal sistema antifrode come potenzialmente fraudolente e quindi inibite a scopo cautelativo. Rappresenta di avere avviato un confronto interno e un’interlocuzione con il cliente, culminati nella sottoscrizione di una richiesta di disporre bonifici senza blocchi, con manleva della banca.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La banca sostiene l’inosservanza del termine di 60 giorni tra reclamo e ricorso. Il Collegio ritiene invece applicabile, con specifico riferimento alle controversie sui servizi di pagamento, il termine più breve di 15 giorni lavorativi fissato dalla disciplina di settore. Il ricorso è quindi ammissibile.
Nel merito, l’intermediario riferisce nelle controrepliche di avere risolto il problema e rinnova la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, a fronte della richiesta di conferma, non ha fornito alcun riscontro.
Il Collegio valorizza la dichiarazione della banca, resa con effetto vincolante, secondo cui la richiesta del cliente è stata resa operativa, con possibilità di eseguire bonifici istantanei senza necessità di anticiparli di volta in volta. Su questa base dichiara intervenuta la cessazione della materia del contendere, subordinandola alla condizione che l’intermediario abbia effettivamente rimosso le problematiche evidenziate.
Nota della Redazione
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