Prelievi atm fraudolenti con pin prova colpa grave alert sms mancato (ABF Collegio di Napoli n. 4682 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento non autorizzate, la produzione documentale che dimostra l’autenticazione dell’operazione e la sua formale regolarità non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio posto a carico del prestatore di servizi di pagamento, che deve invece indicare gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali possa trarsi, in via presuntiva, la prova della colpa grave dell’utilizzatore. Il prelievo atm eseguito mediante lettura del microchip e digitazione del pin integra l’autenticazione forte, ma la ricostruzione incompleta dello smarrimento e la tardività della denuncia possono fondare un concorso di colpa dell’utente. Il mancato invio degli alert sms in occasione delle prime operazioni, dovuto dall’intermediario salvo esplicito rifiuto, giustifica la riduzione del rimborso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un rapporto di conto corrente con annessa carta di debito aziendale. Nel luglio 2025, dopo lo smarrimento della carta, rilevava sette prelievi non autorizzati presso lo stesso sportello atm per complessivi € 2.000,00, tutti eseguiti il 2 luglio 2025. La società provvedeva al blocco della carta, presentava denuncia l’8 luglio 2025 e comunicava l’accaduto all’intermediario.
La banca, dopo un primo riaccredito, revocava il rimborso adducendo l’utilizzo del codice pin e la negligente custodia dello stesso. La ricorrente domandava il rimborso integrale, negando di aver mai comunicato il pin a terzi. L’intermediario eccepiva la tardività della denuncia e la regolarità tecnica delle operazioni, autorizzate con carta fisica, microchip e pin conformemente alla normativa PSD2.
La motivazione del Collegio
Il Collegio di Napoli qualifica la controversia come accertamento della legittimità della condotta della banca rispetto a sette prelievi atm del 2 luglio 2025. La ricorrente denunciava lo smarrimento solo l’8 luglio, mentre la carta era già stata bloccata autonomamente dalla banca il 2 luglio per “sospetta frode”, in presenza degli indici di anomalia del d.m. 30 aprile 2007, n. 112, che configura rischio di frode in caso di sette o più richieste di autorizzazione nelle 24 ore per la stessa carta.
Il sistema di autenticazione adottato è del tipo microchip con digitazione del pin: in ottica SCA, la carta integra l’elemento di possesso e il pin l’elemento di conoscenza. L’intermediario provava che i prelievi avvenivano mediante uso della plastica originale e digitazione del codice, eccependo la colpa grave della cliente nella custodia dello strumento e del pin.
Il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 22745 del 2019: la prova dell’autenticazione e della formale regolarità dell’operazione non esaurisce l’onere del prestatore di servizi di pagamento, che deve indicare specificamente gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave. Nella specie il Collegio ravvisa comunque una condotta contraria a diligenza, perché la ricorrente non ricostruisce compiutamente gli eventi e la banca prova l’uso fisico della carta con digitazione del pin; rileva inoltre la tardività della denuncia rispetto al giorno dello smarrimento.
Il Collegio richiama poi il Collegio di Coordinamento n. 24366 del 2019, secondo cui tra i doveri di protezione dell’utente rientra l’onere di fornire il servizio di sms alert, dal quale l’intermediario è esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente, con effetti da valutare secondo le circostanze concrete. L’intermediario prova di aver inviato un alert solo in relazione alla quinta operazione e non dopo ogni prelievo: il tempestivo avviso delle prime operazioni avrebbe potuto indurre la cliente ad attivarsi per impedire le successive.
Il Collegio riconosce pertanto un pari concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. nella produzione del pregiudizio. In parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla restituzione di € 1.000,00, e dispone la corresponsione del contributo di € 200,00 alle spese della procedura e del rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
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