Colpa grave dell’utilizzatore per conservazione del PIN con la carta bancomat (ABF Collegio di Napoli n. 4306 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio dirimente per valutare le richieste di rimborso delle vittime di prelievi fraudolenti risiede nella sussistenza della colpa grave dell’utilizzatore dello strumento di pagamento, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, d. lgs. n. 11/2010. La conservazione del codice PIN unitamente alla carta di pagamento integra colpa grave e giustifica il rigetto della domanda di rimborso. Tale conservazione può essere desunta in via presuntiva dalla tecnologia “chip + pin” della carta, dalla corretta digitazione del codice al primo tentativo e dalla brevità del lasso temporale tra il furto e le operazioni contestate. In presenza di questi elementi il Collegio esclude che possa esservi altra plausibile spiegazione dell’assenza di errore nella digitazione.

Il Fatto

La ricorrente espone di aver subito il furto della carta bancomat emessa dall’intermediario, poi utilizzata per tre prelievi ATM per un importo complessivo di euro 1.000,00. Chiede pertanto il rimborso dell’importo frodato.

L’intermediario resiste sostenendo che la ricorrente versa in colpa grave nella conservazione delle credenziali di sicurezza associate allo strumento di pagamento. In data 26 ottobre 2025 la ricorrente subisce il furto della borsa, contenente la carta bancomat e il telefono cellulare. Secondo la denuncia, il furto avviene tra le 18.20 e le 19.00 all’interno di un esercizio commerciale. Le operazioni contestate consistono in tre prelievi compiuti il medesimo giorno alle ore 18.50 e 18.52, in luoghi non distanti da quello del furto, con corretta digitazione del PIN al primo tentativo. La carta è stata bloccata dopo la terza operazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dal criterio dirimente individuato nell’art. 12, commi 3 e 4, d. lgs. n. 11/2010, oltre che nell’art. 7 del medesimo decreto: la valutazione delle richieste di rimborso delle vittime di prelievi fraudolenti passa per la sussistenza della colpa grave nell’operato dell’utilizzatore.

Nella vicenda concreta il Collegio ravvisa profili di colpa grave con particolare riguardo alle modalità di conservazione del codice PIN. Due elementi sostengono la conclusione: le caratteristiche tecniche della carta oggetto di furto e la brevità del lasso temporale tra il furto e le operazioni contestate.

Da questi elementi il Collegio desume in via presuntiva che il codice fosse conservato unitamente allo strumento di pagamento. Trattandosi di carta “chip + pin” e risultando il codice correttamente digitato al primo tentativo, il Collegio esclude che possa esservi altra plausibile spiegazione del fatto che i malviventi abbiano potuto effettuare i prelievi senza errore. La deduzione corrisponde, secondo il Collegio, a un orientamento consolidato dell’Arbitro, richiamato anche con le decisioni n. 169/2023 e 653/2023.

Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento e viene respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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