Bonifico fraudolento su IBAN errato: nessuna responsabilità della banca del beneficiario (ABF Collegio di Milano n. 2683 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di bonifico eseguito dal cliente per errore su un IBAN diverso da quello del creditore, la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario non risponde a titolo di indebito se ha bloccato tempestivamente il rapporto e non ha potuto restituire le somme per effetto di pignoramenti presso terzi dei creditori del beneficiario. L’intermediario non è tenuto a disporre del saldo in assenza del consenso del titolare o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. L’art. 1778 cod. civ. non configura un obbligo autonomo di restituzione in capo alla banca, il cui dovere si esaurisce nel blocco cautelativo in attesa dell’iniziativa del danneggiato. Non si ravvisa alcuna negligenza nella condotta dell’intermediario che abbia attivato le cautele disponibili e tenuto informato il prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Il Fatto

Il ricorrente ha eseguito un bonifico SEPA per il pagamento di fatture a un proprio fornitore. A distanza di giorni il fornitore ha lamentato il mancato incasso. Dalle verifiche è emerso che l’operazione era stata accreditata su un IBAN diverso, riferito a un terzo sconosciuto, e che le somme erano state bloccate sul conto del beneficiario effettivo.

Il procedimento penale è stato archiviato, perché la somma non era stata utilizzata. L’intermediario del beneficiario, sollecitato, ha opposto di non poter restituire senza il consenso del titolare del rapporto. Il ricorrente ha chiesto all’Arbitro la restituzione di € 17.531,88 oltre interessi. L’intermediario ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di aver agito solo come prestatore di servizi di pagamento del destinatario.

La motivazione del Collegio

Il Collegio premette che la vicenda è pendente anche nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, con ricorso separato, e dispone la trattazione separata dei due procedimenti. Nel merito, la questione è se la banca del beneficiario fosse tenuta a restituire le somme, una volta appreso che il bonifico era frutto di una frode.

L’intermediario convenuto ha dimostrato di aver apposto un blocco cautelativo sul conto del beneficiario già il 25.06.2020, e poi dal 02.07.2020 fino al 06.09.2023. Ha inoltre tentato più volte di contattare il titolare del rapporto per ottenere il consenso alla restituzione, senza successo. L’informativa sul blocco è stata trasmessa al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Il Collegio richiama la decisione n. 5294/25 del Collegio di Palermo, resa in un caso analogo in cui il ricorrente invocava l’art. 1778 cod. civ. Ne è tratta la conclusione che l’unica condotta esigibile dall’intermediario è il blocco temporaneo, in attesa che il danneggiato ottenga un sequestro conservativo o l’accertamento giurisdizionale del proprio diritto.

Quanto alla mancata restituzione, il Collegio rileva che nel 2023 e nel 2024 sono stati notificati all’intermediario due pignoramenti presso terzi da parte di creditori del beneficiario. La banca ha dato esecuzione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, azzerando la giacenza e rendendo impossibile la restituzione. In presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria l’intermediario non può opporre nulla.

Il Collegio esclude, infine, profili di colpa nell’apertura del conto: l’identificazione del beneficiario è avvenuta de visu, con acquisizione della tessera sanitaria e del documento d’identità, secondo la disciplina antiriciclaggio. Per tutte queste ragioni il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1778 c.c.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 1778 c.c.

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