Cessione del quinto estinta anticipatamente (ABF Collegio di Milano n. 3733 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, il finanziatore è legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dei costi non maturati, comprese le commissioni di intermediazione versate alla rete di vendita: le scelte organizzative dell’intermediario non possono gravare sul cliente. La fonte del credito restitutorio non è il contratto, ma il pagamento dell’importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell’art. 125-sexies TUB. Per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, alla luce della sentenza Corte cost. n. 263 del 22.12.2022, sono rimborsabili tutti i costi, ricorrenti e istantanei, secondo il criterio della proporzionalità lineare per i primi e della curva degli interessi per i secondi. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge resta invece dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e provi l’assenza di oggettiva giustificazione dell’equo indennizzo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva concluso con l’intermediario un contratto di cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 26.040,00, da rimborsare in 120 rate mensili. Dopo il pagamento di 48 rate, il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza 30/04/2024. L’intermediario non restituiva gli oneri connessi al contratto, ossia le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione, in proporzione alle rate residue.
Il cliente presentava reclamo, riscontrato negativamente, e adiva quindi l’ABF chiedendo il rimborso degli oneri non retrocessi e della commissione di estinzione, oltre a interessi, rate in eccedenza e spese di assistenza difensiva. L’intermediario eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le commissioni di intermediazione, sostenendo di averle integralmente versate all’agente, e offriva € 221,79 a ristoro delle commissioni di attivazione non godute.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di legittimazione passiva. L’orientamento consolidato dei Collegi territoriali è nel senso che tutti i costi up front, comprese le commissioni di intermediazione, devono essere restituiti dal finanziatore: le scelte organizzative dell’intermediario, che decida di avvalersi di una rete di agenti o mediatori, non possono gravare sul cliente. Il Collegio richiama sul punto la propria decisione n. 12467/2023 e la decisione del Collegio di Bari n. 6852/23.
A conferma, il Collegio valorizza la fonte del credito restitutorio: secondo la decisione n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento, essa non risiede nel contratto ma nel pagamento delle somme richieste al momento dell’estinzione. È il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell’art. 125-sexies TUB, a determinare l’indebito e il diritto alla pretesa restitutoria. L’intermediario è quindi legittimato anche quale soggetto che ha ricevuto il pagamento ed emesso il conteggio estintivo.
Passando al merito, il contratto è stato sottoscritto l’11/02/2020, dunque prima del 25 luglio 2021. La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 nella parte in cui limitava ai soli oneri recurring la rimborsabilità dei costi per i contratti anteriori. Per tali contratti vale quindi il principio di ripetibilità di tutti i costi, conformemente all’interpretazione della sentenza Lexitor e alle argomentazioni della decisione n. 2652/2019 del Collegio di Coordinamento. Il criterio è quello della proporzionalità lineare per i costi recurring e della curva degli interessi per quelli up front, in assenza di diversa previsione pattizia.
Applicando tale criterio, il Collegio quantifica il rimborso in € 533,00, importo inferiore alla pretesa attorea. Dell’offerta di € 221,79 non si tiene conto, non risultando alcuna evidenza dell’effettivo accredito. Quanto alla commissione di estinzione di € 123,24, il Collegio richiama la decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento: l’equo indennizzo pattuito entro le soglie di legge è dovuto, salvo prova contraria che il ricorrente non ha fornito. Infondate, perché generiche e sfornite di riscontro probatorio, sono le domande sulle rate in eccedenza e sulle spese legali, trattandosi di lite seriale. Il ricorso è quindi accolto parzialmente.
Nota della Redazione
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