Bonifico su IBAN errato: nessuna responsabilità dell’intermediario che esegue l’ordine (ABF Collegio di Milano n. 4170 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione degli ordini di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento che esegue il bonifico in conformità all’identificativo unico fornito dall’utente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione, non essendogli imposto di verificare la corrispondenza tra il nome del beneficiario e l’IBAN indicato dal cliente. L’art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010 esonera l’intermediario dal controllo di congruità, salvo che egli fosse consapevole dell’errore contenuto nelle informazioni di pagamento, venendo allora in rilievo i doveri di diligenza e buona fede. La procedura di recall presuppone il consenso del beneficiario: in sua assenza non può imporsi all’intermediario ordinante alcun obbligo restitutorio, in mancanza di elementi di responsabilità a lui imputabili.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente, doveva saldare a rate un proprio debito verso l’Agenzia delle Entrate. Dopo aver inizialmente pagato tramite bollettini postali, reperiva autonomamente in rete l’IBAN del conto dell’Amministrazione e, tra maggio e ottobre 2024, eseguiva sei bonifici da € 235,21 ciascuno, per un totale di € 1.411,26.
Solo a seguito di un sollecito per le rate scadute si avvedeva che i versamenti non avevano prodotto l’effetto sperato. La banca beneficiaria confermava la corretta contabilizzazione delle somme sul conto intestato all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Avviata la procedura di recall, l’intermediario riferiva di averla inoltrata, senza però ottenere il consenso del beneficiario. Il ricorrente chiedeva dunque la restituzione dell’importo complessivo.
La motivazione del Collegio
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’intermediario. La legittimazione, attiva e passiva, si determina non in base all’effettiva titolarità del rapporto sostanziale, ma alla prospettazione dell’attore, cioè alla corrispondenza tra il soggetto nei cui confronti si invoca la tutela e quello cui si imputa la violazione (richiamata Cass. n. 3704/2023). Poiché il ricorrente ha individuato nell’intermediario il soggetto tenuto alla restituzione, la legittimazione passiva sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa.
Nel merito, il Collegio inquadra la fattispecie nell’art. 24 del D.Lgs. n. 11/2010, secondo cui l’ordine eseguito conformemente all’identificativo unico si ritiene correttamente eseguito e, se l’identificativo è inesatto, il prestatore non risponde della mancata o inesatta esecuzione. Richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017, si ribadisce che agli intermediari non è imposto di verificare la corrispondenza tra nome del beneficiario e IBAN, sufficiente a individuare univocamente il destinatario.
Il Collegio richiama la giurisprudenza europea (CGUE, causa C-245/18, Tecnoservice Int.) e quella di legittimità: l’esenzione opera anche nei confronti dell’utente, ma la norma non impone né autorizza l’esecuzione di un ordine con IBAN errato ove l’intermediario sia consapevole dell’errore, rilevando allora i doveri di diligenza e buona fede (Cass. n. 17415/2024; Cass. n. 21105/2024).
Nel caso concreto, i sei bonifici sono stati eseguiti in conformità all’IBAN reperito dal ricorrente su internet, senza che emergesse alcun elemento di consapevolezza dell’errore in capo all’intermediario. Quanto alle procedure di recall, esse risultano regolarmente inoltrate: per cinque operazioni la banca beneficiaria ha comunicato esito negativo per intervenuta contabilizzazione, per una non è pervenuto alcun esito. Poiché il recall presuppone il consenso del beneficiario, in sua assenza non può imporsi all’ordinante alcun obbligo restitutorio. Il ricorso è pertanto non accolto, dovendo le pretese restitutorie essere indirizzate all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Nota della Redazione
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