Mancata prova del reclamo preventivo (ABF Collegio di Bologna n. 2543 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF deve essere preceduto da un reclamo preventivo rivolto all’intermediario, quale condizione di procedibilità finalizzata a comporre sul nascere la controversia. Poiché il reclamo ha natura recettizia, in caso di contestazione dell’intermediario grava sul ricorrente l’onere di dimostrarne l’avvenuta ricezione, potendo i Collegi valorizzare ogni indice di prova, anche tramite presunzioni semplici. In difetto di tale prova il ricorso è inammissibile. Il ricorso inammissibile costituisce tuttavia valido nuovo reclamo, utile per la presentazione di una successiva domanda.

Il Fatto

La ricorrente, non assistita da legale, aveva stipulato con la resistente un mutuo ipotecario cointestato con il marito. Quest’ultimo aveva aderito a una polizza “proteggi mutuo vita” che prevedeva una copertura per il caso di morte dell’assicurato. Deceduto il marito, la ricorrente, in qualità di erede, ha chiesto all’ABF di accertare il proprio diritto a non sopportare il peso del mutuo, invocando la copertura assicurativa.

L’intermediario ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di un reclamo formalizzato e l’incompetenza dell’ABF, vertendo la questione sull’interpretazione di una polizza assicurativa, oltre alla carenza di legittimazione passiva rispetto a una domanda da rivolgere alla compagnia. Nel merito ha riferito che la società assicurativa aveva negato la liquidazione, ricondotta il decesso tra le esclusioni previste dalle condizioni di assicurazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità e si sofferma sulla mancanza di reclamo. Richiama le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria, secondo cui il ricorso deve essere preceduto da un reclamo preventivo. La funzione della condizione di procedibilità è consentire all’intermediario di valutare le doglianze e, quando possibile, risolverle, prevenendo il contenzioso.

Il Collegio richiama la sez. VI, § 1 delle citate Disposizioni, che riconosce al cliente insoddisfatto la facoltà di ricorrere all’ABF e fissa il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo per proporre il ricorso, con possibilità di presentare un nuovo reclamo. Avendo il reclamo natura recettizia, in caso di contestazione dell’intermediario l’onere di provare l’avvenuta ricezione ricade sul ricorrente. I Collegi possono valorizzare tutti gli indici di prova, anche tramite presunzioni semplici, come la prova dell’avvenuta spedizione di un’email con data e ora certa.

Nel caso concreto la ricorrente aveva indicato nel modulo di aver presentato reclamo in una certa data, precisando poi, in sede di integrazione documentale, di non aver presentato altri reclami e di aver solo scambiato mail con l’assistenza clienti. La documentazione versata in atti non comprovava la ricezione di un reclamo idoneo da parte dell’intermediario.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile per mancata presentazione di idoneo reclamo. Precisa inoltre che il ricorso vale come nuovo reclamo, utile per una futura domanda, e segnala l’opportunità di valutare un eventuale indirizzo verso gli organismi specificamente competenti, segnatamente l’Arbitrato Assicurativo, vertendo la questione sull’interpretazione di una polizza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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