La truffa del finto operatore con bonifico autorizzato esclude il rimborso (ABF Collegio di Milano n. 1070 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento eseguito personalmente dal titolare dello strumento, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è operazione autorizzata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, letto congiuntamente agli artt. 9 e 10 del medesimo decreto, anche quando il consenso è viziato dal dolo del frodatore. La circostanza che il cliente sia stato indotto al bonifico mediante raggiro non integra quindi l’operazione non autorizzata e non fa scattare l’obbligo di rimborso a carico dell’intermediario, che non aveva alcuna possibilità di percepire la truffa. Restano fermi i diversi profili di responsabilità per violazione degli obblighi di protezione gravanti sul bonus argentarius per diritto comune, che vanno verificati in concreto.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato vittima di una truffa. Dopo un sms civetta e una telefonata con un sedicente operatore, è stato contattato da un numero associato all’assistenza clienti dell’intermediario, che lo ha avvertito della necessità di compiere alcune operazioni per la messa in sicurezza del conto. Su indicazione del sedicente operatore, il cliente ha aumentato il massimale giornaliero dei bonifici e ha poi disposto un bonifico, ricevendo un sms che confermava lo storno dell’operazione.

Il cliente contesta la violazione degli obblighi di diligenza e correttezza ex art. 1176 c.c. e della disciplina di prevenzione delle frodi, lamentando che l’intermediario non abbia ravvisato l’anomalia dell’operazione né bloccato tempestivamente il bonifico, e deduce l’assenza di una previsione contrattuale sull’innalzamento dei massimali per via digitale. L’intermediario eccepisce che il cliente ha ammesso di aver eseguito personalmente le operazioni e richiama la comunicazione di modifica unilaterale del 2018 sui limiti operativi. Il Collegio non accoglie il ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda sulla base della denuncia versata in atti. Da essa emerge che l’operazione contestata è stata eseguita direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore. Lo stesso ricorrente riconosce di avere effettuato l’accesso al conto e aumentato i massimali durante una prima telefonata, di avere poi disposto il bonifico sotto dettatura e di avere infine disinstallato l’applicazione della banca su richiesta del truffatore.

Su questa premessa il Collegio esclude che l’operazione possa qualificarsi come fraudolenta e rientrare nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 11/2010. Quando il pagamento è eseguito per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione va considerata autorizzata. L’interpretazione consolidata dei Collegi territoriali — richiamata con le decisioni Coll. Milano nn. 8007/2020, 19945/2021 e 11546/2019 e Coll. Roma n. 4658/2021 — conforta tale lettura: anche se la volontà del cliente è viziata dal dolo del terzo ignoto, l’intermediario non poteva che considerare autorizzati i pagamenti effettuati personalmente dal titolare, non avendo alcuna possibilità di accorgersi della truffa.

Il Collegio chiarisce però che ciò non esclude la possibilità di individuare altri profili di responsabilità, segnatamente sul versante degli obblighi di protezione che gravano sul bonus argentarius per diritto comune. Nel caso concreto tali profili non ricorrono: dagli atti risulta che l’intermediario ha attivato il servizio di recall del bonifico estero non urgente il 07/03/2025 alle ore 11:40.

Quanto alla censura sulla possibilità di modificare i limiti giornalieri tramite internet banking, l’intermediario ha richiamato la comunicazione di modifica unilaterale del contratto inviata il 30/06/2018 e presente nell’area riservata, fornendo in controreplica evidenza della scelta del cliente di ricevere la documentazione in modalità online. Il Collegio non ravvisa, infine, elementi da cui inferire il carattere anomalo dell’operazione rispetto alla corrente operatività del cliente. Il ricorso è dunque respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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