Bonifico conforme all’IBAN esclude obbligo di verifica del beneficiario prima del VoP (ABF Collegio di Roma n. 4672 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, l’ordine di pagamento eseguito conformemente all’identificativo unico si considera correttamente eseguito per quanto concerne il beneficiario e il conto ivi indicati, e il prestatore di servizi di pagamento risponde solo dell’esecuzione in conformità a tale identificativo, anche quando l’utente abbia fornito informazioni ulteriori. Ne consegue che la difformità tra il nominativo del beneficiario indicato nell’ordine e l’intestatario effettivo del conto non è imputabile agli intermediari. L’obbligo di verifica del beneficiario introdotto dall’art. 5-quater del Regolamento (UE) n. 260/2012, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/886, decorre per i prestatori dell’area euro dal 9 ottobre 2025 e non è applicabile ai fatti anteriori. Gli intermediari non hanno obbligo né facoltà di sindacare le ragioni del pagamento o la validità dei rapporti sottostanti.
Il Fatto
Il ricorrente disponeva tre bonifici, di importo pari a Euro 3.000,00, 5.000,00 e 30.500,00 (i primi due on-line, il terzo allo sportello), con addebito sul proprio conto presso la banca italiana e accredito su un conto estero con IBAN tedesco. Il pagamento era finalizzato all’acquisto a distanza di un’autovettura, rimasta poi non consegnata dal sedicente venditore, resosi irreperibile. Il ricorrente sporto denuncia e apprendeva dall’IMEL del beneficiario che il conto di accredito era intestato a una società diversa da quella indicata negli ordini di pagamento.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento della responsabilità concorrente della banca ordinante e dell’IMEL ricevente per violazione degli obblighi di diligenza, verifica e prevenzione delle frodi, con condanna solidale alla restituzione di Euro 38.500,00. Entrambi i resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’esecuzione conforme alle istruzioni ricevute richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE n. C-245/18 del 21 marzo 2019.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari. Quanto alla difformità tra reclamo e ricorso eccepita dalla banca ordinante, la differenza nel numero dei bonifici è effettivamente riscontrabile ma non vulnera il contraddittorio sulle questioni centrali; può al più rilevare ai fini del petitum. L’eccezione dell’IMEL per genericità è stata giudicata infondata, essendo l’oggetto e le domande diffusamente articolati nella memoria e nella documentazione allegate.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis: il d.lgs. n. 11/2010 come modificato dal d.lgs. n. 218/2017, attuativo della PSD2, e il Regolamento UE n. 2018/389 per l’autenticazione forte del cliente. Ha poi rilevato che il Regolamento (UE) 2024/886, pur entrato in vigore l’8 aprile 2024, ha fissato al 9 ottobre 2025 il termine di conformità per i prestatori dell’area euro in materia di verification of payee, data successiva ai fatti di causa.
Il fulcro della decisione è l’applicazione della lex specialis di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 11/2010: l’ordine eseguito conformemente all’identificativo unico si ritiene correttamente eseguito per quanto concerne il beneficiario, e il prestatore risponde solo dell’esecuzione in conformità a tale identificativo, anche quando l’utente abbia fornito informazioni ulteriori come la causale e il nominativo. Il Collegio richiama in senso conforme il precedente ABF, Collegio di Torino, n. 1801/2025 e valorizza il combinato disposto degli artt. 16 e 25 del medesimo decreto.
Da qui la conclusione: i bonifici, eseguiti in conformità alle disposizioni impartite per mano propria dal ricorrente e accreditati sull’IBAN dallo stesso indicato, erano da considerare correttamente disposti e autorizzati. Gli intermediari non avevano alcun obbligo di sindacare ab externo le ragioni dei pagamenti né di subordinarne l’esecuzione alla verifica dell’adempimento dei rapporti sottostanti. La contestata responsabilità da omessa verifica nominativa non è pertanto configurabile per i fatti anteriori al 9 ottobre 2025. Il ricorso è stato respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.