Segnalazione a sofferenza in SIC, preavviso e limiti di conservazione dei dati (ABF Collegio di Roma n. 1021 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza nelle banche dati creditizie private non deve essere preceduta dal preavviso prescritto dall’art. 5, comma 6 del nuovo Codice deontologico, che riguarda la prima segnalazione negativa per ritardato pagamento; l’omesso preavviso della sofferenza può semmai fondare una pretesa risarcitoria, non la cancellazione. La segnalazione a sofferenza nei SIC richiede il solo dato oggettivo di una serie di inadempimenti e non impone all’intermediario di accertare preventivamente la situazione patrimoniale complessiva del debitore. Ai sensi dell’art. 6, comma 5, vecchio Codice deontologico, i dati negativi non regolarizzati possono essere conservati per non oltre trentasei mesi dalla scadenza contrattuale, ma il termine massimo di sessanta mesi dalla scadenza del rapporto non può essere superato neppure in presenza di vicende rilevanti sul pagamento, come la cessione del credito. L’adempimento di cancellazione grava sul gestore del sistema di informazione creditizia, non sull’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente, contitolare di un rapporto di conto corrente, lamenta di essere stato illegittimamente segnalato a sofferenza in un sistema di informazione creditizia. Sostiene di non aver ricevuto la lettera di preavviso, di aver regolarizzato le linee di credito e di essere decorsi i termini di visibilità delle segnalazioni; invoca inoltre l’illegittimità sostanziale delle stesse. Chiede la cancellazione delle segnalazioni.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di prova. Nel merito rappresenta che sul rapporto si erano verificati sconfinamenti mai sanati, che il recesso dal contratto è stato comunicato il 20 giugno 2017 con effetto immediato, che la posizione è passata a sofferenza il 13 ottobre 2017 e che il piano di rientro proposto dal cliente e accettato il 25 ottobre seguente non è stato onorato. Nel 2023 il credito è stato ceduto dapprima a una società di recupero e poi a un’altra con clausola pro soluto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: dalla carenza di supporto probatorio delle affermazioni del ricorrente non deriva l’inammissibilità, ma il rigetto nel merito, secondo un orientamento richiamato nel provvedimento.
Sul difetto di preavviso, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la segnalazione a sofferenza nelle banche dati private non richiede il preavviso dell’art. 5, comma 6 del nuovo Codice; l’informazione preventiva risponde però alla regola di buona fede e correttezza e il suo difetto può fondare solo il diritto al risarcimento del danno, non richiesto nel caso di specie. La doglianza viene tuttavia riletta nel senso che a dover essere preceduta da preavviso è la prima segnalazione negativa per ritardato pagamento. L’intermediario ha assolto all’onere probatorio: è in atti un avviso di sconfino del 26 giugno 2017 con preavviso di segnalazione. Manca il barcode, ma la presunzione di ricezione si raggiunge con la compresenza di almeno due requisiti tra coincidenza delle date, corrispondenza del numero di rapporto e compatibilità della data di recapito. Nel caso concreto il numero di rapporto è indicato nella documentazione del vettore e la data di recapito del 27 giugno 2017 è compatibile con quella di emissione del 26 giugno: il preavviso si reputa dimostrato in via presuntiva.
Quanto all’accertamento della situazione patrimoniale, il Collegio ritiene la doglianza infondata: la stabile incapacità di adempiere risulta dagli estratti conto e dal piano di rientro proposto. La nozione di sofferenza nei SIC richiede solo il dato oggettivo di una serie di inadempimenti, non una valutazione preventiva della situazione finanziaria del debitore.
Sul termine di visibilità, il Collegio ricostruisce la disciplina del vecchio Codice deontologico: i dati negativi non regolarizzati si conservano per non oltre trentasei mesi dalla scadenza contrattuale, salvo vicende rilevanti sul pagamento. Ricorda poi il chiarimento del Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 438 del 2017), recepito dall’All. 2, § 5, nuovo Codice: il termine massimo è di sessanta mesi dalla scadenza del rapporto e non può essere superato neppure in caso di cessione del credito. Trattandosi di conto corrente a tempo indeterminato, la scadenza coincide con il recesso del giugno 2017: il termine massimo è spirato nel giugno 2022, prima della cessione del novembre 2023. Le segnalazioni dovevano dunque cessare da quella data, ma la responsabilità dell’adempimento grava sulla società che gestisce il sistema di informazione creditizia e non sull’intermediario. La doglianza è pertanto infondata e il ricorso è respinto.
Nota della Redazione
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