Inadempimento del fornitore e onere probatorio nel prestito finalizzato (ABF Collegio di Roma n. 4675 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento instaurato ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB, il consumatore che domanda la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore deve provare la sussistenza del collegamento tra finanziamento e fornitura e un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.. La previa messa in mora del fornitore è condizione necessaria ma non sufficiente. Incombe sul ricorrente l’onere di provare la gravità dell’inadempimento, secondo il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento n. 12645 del 2021. In difetto di elementi probatori, il ricorso è respinto.
Il Fatto
Il ricorrente ha sottoscritto un prestito finalizzato all’acquisto di un sistema di domotic building, comprensivo di caldaia e valvole. Lamenta che gli impianti installati siano difettosi e che il fornitore non abbia prestato assistenza. Con lettera del 27/01/2024 ha messo in mora il fornitore e ha domandato la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-quinquies TUB, con rimborso delle rate versate.
L’intermediario si oppone. Rileva che la diffida è stata inviata oltre un anno dopo la sottoscrizione del finanziamento e l’installazione, e che essa richiamava contratti non collegati a quello finanziato. Sostiene inoltre il difetto del requisito dell’inadempimento grave e chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’art. 125-quinquies TUB: la previa messa in mora del fornitore e un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 12645/2021. Il primo presupposto è la sussistenza del collegamento tra contratto di finanziamento e rapporto di fornitura.
Sul punto il Collegio verifica gli atti: il contratto di fornitura del 29/08/2022 per l’impianto domotic building automation, per 32.500,00 euro; il prestito finalizzato del 13/09/2022 di 11.789,60 euro, destinato a coprire parte del prezzo, con il bene finanziato indicato come “detrazione climatizzazione” e pagamento diretto alla società fornitrice. Il collegamento è dunque accertato.
Il Collegio passa poi alla gravità dell’inadempimento. Osserva che il ricorrente sembra affermare che la fornitura sia stata eseguita, ma che gli impianti presentino difetti, senza assistenza da parte del fornitore. L’intermediario produce le dichiarazioni di conformità dell’impianto, non firmate dal ricorrente.
Il nucleo decisivo è probatorio. Non è stata prodotta la fattura della società fornitrice né altri elementi dai quali valutare l’inadempimento. La messa in mora con PEC del 27/01/2024 è documentata, ma da sola non basta. Il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 12645 del 17/05/2021, secondo cui incombe sul ricorrente l’onere di provare l’inadempimento di non scarsa importanza del fornitore.
Stante la carenza di elementi probatori, il ricorso non può trovare accoglimento e viene respinto.
Nota della Redazione
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