Bonifico internazionale rifiutato dalla banca e prova del mancato riaccredito al mittente (ABF Collegio di Milano n. 4785 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’ABF il ricorrente che invoca il rimborso di una somma non accreditata sul proprio conto deve provare il fatto costitutivo della pretesa. Quando l’intermediario deduca di aver rifiutato il bonifico internazionale perché non in grado di elaborarlo e di averlo restituito al conto di origine, oggetto della domanda non è il rifiuto dell’operazione in accredito, bensì il mancato riaccredito della somma sul conto mittente. Tale circostanza, presupposto della pretesa, non può ritenersi dimostrata da una comunicazione della piattaforma priva di riscontri contabili, non riconducibile con certezza alla transazione rifiutata e corredata di un allegato non prodotto. In difetto di prova, la domanda è rigettata.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver chiesto il trasferimento di € 2.000,00 da un conto broker aperto presso una piattaforma di trading verso il conto intrattenuto presso l’intermediario convenuto. L’importo era diviso in due transazioni: € 700,00 addebitati direttamente sulla carta associata al conto e € 1.300,00 inviati tramite bonifico al conto della banca.
La prima somma veniva accreditata entro due giorni; la seconda, secondo la banca, veniva restituita al conto di origine perché disposta come bonifico estero, operazione che l’intermediario non è in grado di elaborare. Il ricorrente, dopo un reclamo rimasto senza risposta, chiede il rimborso di € 1.300,00; la banca domanda l’archiviazione o il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda muovendo dalla distinzione tra le due operazioni. La prima è stata contabilizzata con successo; la seconda è stata rifiutata dall’intermediario e, secondo la sua difesa, restituita sul conto aperto sulla piattaforma di trading, perché la banca non sarebbe in grado di elaborare bonifici esteri.
Il ricorrente non ha depositato repliche e non ha preso posizione sull’asserita limitazione contrattuale opposta dalla resistente. Il Collegio ne legge il ricorso come contestazione non del rifiuto in accredito, ma del mancato ripristino della somma sul conto mittente, con richiesta di recupero dei € 1.300,00.
La prova di tale circostanza sarebbe affidata a un’email della piattaforma che comunica il mancato riaccredito. Il Collegio ne rileva i limiti: non contiene elementi che consentano di riferirla con certezza alla transazione rifiutata; non contiene evidenze contabili; indica un allegato non prodotto. La data visibile nello screenshot, in formato mese/giorno/anno, colloca peraltro il messaggio in un momento intermedio tra il rifiuto e il reclamo, senza che risulti alcuna verifica successiva sull’esito del riaccredito. Manca anche la produzione delle movimentazioni di conto.
Su questa base il Collegio conclude che il presupposto della pretesa — il mancato riaccredito sul conto mittente — non è provato. Il ricorso è pertanto non accolto, senza che assuma rilievo la questione della limitazione contrattuale opposta dalla banca.
Nota della Redazione
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