Colpa grave dell’utente esonera l’intermediario per prelievi con PIN (ABF Collegio di Milano n. 4784 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’utilizzatore neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento deve provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata; tale prova è necessaria ma non sufficiente, dovendo l’intermediario dimostrare che l’uso indebito del dispositivo deriva da comportamento fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utente. La produzione dei log che attestano l’impiego del microchip e il corretto inserimento del codice PIN soddisfa l’onere di autenticazione. Il breve lasso di tempo tra il furto e le prime operazioni disconosciute integra presunzione di colpa grave dell’utente, consistente nella custodia incauta dello strumento di pagamento insieme al codice segreto. La contestuale sottrazione di più carte, tutte utilizzate dai malfattori, conferma l’incauta custodia dei dispositivi e dei Pin. In presenza di tali elementi la riconosciuta colpa grave esonera l’intermediario da responsabilità, salvo altri profili di inosservanza degli obblighi di protezione.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di essere stata vittima, in data 9 agosto 2025, di un furto con destrezza: un sedicente passante la induceva a scendere dall’auto e, approfittandone, sottraeva la borsa contenente quattro carte di pagamento — due proprie presso l’intermediario A, una del figlio presso lo stesso intermediario e una di credito presso l’intermediario B. Rientrata a casa, la cliente bloccava le carte e apprendeva che erano stati eseguiti più prelievi di € 500,00. Presentava denuncia e reclamo a entrambi gli intermediari; l’intermediario A riscontrava negativamente, l’intermediario B non replicava.
La cliente chiedeva la restituzione delle somme e gli interessi legali. L’intermediario A eccepiva la correttezza delle operazioni, eseguite mediante lettura del microchip e corretta digitazione del Pin, e invocava la colpa grave della cliente per l’uso delle carte a pochi minuti dal furto. L’intermediario B rappresentava l’intervenuto accordo transattivo con rinuncia della cliente e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la posizione dell’intermediario B: in atti risultano un accordo transattivo e la comunicazione del difensore della cliente da cui emerge il rimborso di € 4.000,00 e la rinuncia alla prosecuzione del procedimento. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.
Quanto all’intermediario A, una delle richieste riguarda un prelievo effettuato con carta intestata al figlio della cliente, delegata al suo utilizzo ma non cointestataria del conto. Il Collegio rileva il difetto di legittimazione attiva e rigetta la relativa domanda.
Le residue due operazioni ricadono sotto il d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della PSD2. Ai sensi dell’art. 10, comma 1, l’intermediario deve provare che l’operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata e che non ha subito malfunzionamenti. Tale prova è necessaria ma non sufficiente: ai fini dell’esonero, l’art. 10, comma 2 richiede la dimostrazione del comportamento fraudolento, doloso o gravemente colposo dell’utente rispetto agli obblighi dell’art. 7. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019, secondo cui la sola prova dell’autenticazione e della regolarità formale non esaurisce l’onere probatorio, occorrendo elementi di fatto sulle modalità esecutive idonei a fondare la presunzione di colpa grave.
Nel caso concreto l’intermediario ha provato l’autenticazione con doppio fattore: i log allegati attestano l’uso del microchip (fattore di possesso) e il corretto inserimento del Pin (fattore di conoscenza). Il Collegio ritiene parimenti provata la colpa grave: la prima operazione è stata eseguita circa tredici minuti dopo il furto e le successive a un solo minuto di distanza, con corretto inserimento del Pin. Il breve lasso temporale tra furto e primo utilizzo lascia presumere la custodia incauta dello strumento insieme al codice (Coll. coord. n. 5304/2013; Milano n. 10433/2021). Rileva inoltre la sottrazione contestuale di più carte, tutte utilizzate, e l’irrilevanza della modalità del furto, anche se con destrezza.
Il Collegio esclude altri profili di responsabilità dell’intermediario: la cliente non documenta la mancata operatività del blocco richiesto e l’assenza di sms alert è ininfluente, poiché la ricezione non avrebbe potuto limitare il pregiudizio in un arco di tempo così breve. Il ricorso è pertanto respinto nei confronti del primo intermediario.
Nota della Redazione
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