Bonifico istantaneo autorizzato dal pagatore: nessun rimborso senza consenso del beneficiario (ABF Collegio di Napoli n. 27 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione di pagamento eseguita per intero dal pagatore, con autenticazione forte correttamente perfezionata, è validamente autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Il prestatore del servizio di pagamento del beneficiario non è tenuto ad attivarsi per recuperare le somme corrisposte. Una volta divenuto irrevocabile l’ordine di bonifico istantaneo, il rimborso dell’operazione è subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Il reclamo tardivo del pagatore non fonda alcun obbligo restitutorio a carico dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver tentato di acquistare un bene di consumo su un portale specializzato e di essere rimasto vittima di una truffa del sedicente venditore. Espone di aver versato euro 1.000,00 su una carta prepagata munita di Iban, emessa dall’intermediario resistente, e contesta a quest’ultimo di non essersi attivato per recuperare la somma. Chiede quindi il rimborso dell’importo.

L’intermediario resiste. In via preliminare eccepisce l’inammissibilità della domanda, perché volta a ottenere la condanna a un facere infungibile. Nel merito deduce di rivestire il ruolo di prestatore del servizio di pagamento del beneficiario, essendo l’operazione disposta dal ricorrente tramite altro intermediario, e rileva che il pagamento è stato volontariamente eseguito, senza alcun obbligo di recupero a proprio carico.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento e concentra la decisione su un dato assorbente: l’operazione contestata è stata eseguita personalmente dallo stesso ricorrente. Le evidenze prodotte dall’intermediario confermano la corretta autenticazione di tutte le operazioni di pagamento, in conformità alla disciplina della c.d. autenticazione forte.

Da qui il principio: secondo il costante orientamento dell’Arbitro, richiamato con la decisione n. 9172/2024, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore essa deve considerarsi validamente autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla normativa vigente. Il ricorrente invoca una responsabilità dell’intermediario che, seppure informato dell’esecuzione del bonifico, non avrebbe fatto nulla per annullarlo.

Il Collegio replica sul piano temporale. Il reclamo, e con esso la richiesta di ripetizione dell’importo, è stato presentato il 22 agosto 2025, a fronte di un bonifico istantaneo eseguito il 19 agosto 2025: tre giorni dopo il pagamento in favore del sedicente venditore. Il dato emerge dalla PEC allegata al ricorso.

La cornice normativa è offerta dall’art. 5 bis del regolamento (UE) n. 260/2012, come modificato dal regolamento (UE) 886/2024. La disposizione impone al prestatore del pagatore di verificare le condizioni dell’operazione e la disponibilità dei fondi e di inviare immediatamente l’ordine al prestatore del beneficiario; quest’ultimo mette l’importo a disposizione entro dieci secondi dalla ricezione e conferma il completamento dell’operazione. I bonifici istantanei sono dunque irrevocabili, perché il trasferimento dei fondi diventa effettivo nel momento stesso in cui l’ordine è disposto.

Secondo l’orientamento dell’Arbitro, richiamato con la decisione n. 8944/23 e, per i bonifici istantanei, con la pronuncia n. 8540/2025, una volta divenuto irrevocabile l’ordine di pagamento il rimborso dell’operazione è subordinato al consenso del beneficiario o a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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