Colpa grave esclude rimborso per furto carta in auto e prelievo ATM (ABF Collegio di Bari n. 279 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, il rischio della frode grava in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi al rimborso solo provando l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e, in aggiunta, la frode, il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. La regolarità formale dell’operazione, con lettura del chip e corretta digitazione del PIN, non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utente. Costituisce colpa grave lasciare la borsa con lo strumento di pagamento nell’autovettura chiusa a chiave su strada pubblica e custodire il codice segreto insieme alla carta. Il prelievo andato a buon fine al primo tentativo, senza errori di digitazione e a breve distanza dal furto, integra un indizio grave, preciso e concordante della conservazione del PIN con lo strumento.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver subito, il 13.09.2025, il furto della borsa lasciata all’interno dell’autovettura chiusa a chiave. Nella borsa erano custoditi la carta libretto della resistente, il cellulare e carte di altri intermediari. La ricorrente si accorge del furto solo al rientro a casa, blocca le carte tramite il telefono di un conoscente e sporge denuncia il giorno seguente.

Il 15.09.2025 constata presso un ufficio della resistente un prelievo fraudolento di € 600,00, eseguito il giorno del furto. L’intermediario respinge il disconoscimento perché l’operazione risulta autorizzata con lettura del microchip e corretta digitazione del codice PIN. La ricorrente chiede quindi il rimborso della somma. L’intermediario eccepisce che il prelievo è avvenuto alle ore 13:58, mentre la ricorrente colloca il furto alle ore 14:00 circa, e ritiene verosimile che il codice segreto fosse conservato insieme alla carta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio qualifica la vicenda come utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento, riconducendola agli artt. 9 ss. d.lgs. n. 11/2010. Rileva che l’operazione è stata eseguita sotto il vigore della disciplina modificata dal d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della direttiva PSD 2, e dopo l’entrata in vigore delle norme sull’autenticazione forte del Regolamento Delegato (UE) n. 2018/389. Ne deriva il richiamo all’art. 5 d.lgs. n. 11/2010 e alla ripartizione del rischio che grava sull’intermediario, salvo prova del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore.

Il Collegio ricostruisce il quadro probatorio. Ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, spetta al prestatore di servizi di pagamento provare che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito malfunzionamenti. Il comma 2 precisa che l’utilizzo registrato dello strumento non basta a dimostrare l’autorizzazione né la frode o la colpa grave dell’utente. Il successivo art. 12, comma 2 bis, esclude la perdita per il pagatore quando manchi l’autenticazione forte, con il richiamo all’art. 10-bis e all’art. 97 della direttiva (UE) 2015/2366.

Su queste basi il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 3947 del 24.6.2014, che configura un regime di speciale favor probatorio per gli utilizzatori, e la decisione n. 22745/2019, sull’insufficienza della regolarità formale dell’operazione. L’utente è tenuto al semplice disconoscimento; la responsabilità resta circoscritta ai casi di frode, dolo o inadempimento gravemente colposo degli obblighi dell’art. 7.

Nel caso concreto, i log prodotti dall’intermediario dimostrano l’inserimento della carta, la lettura del chip e la digitazione immediata e corretta del PIN, senza tentativi precedenti. Il Collegio ritiene quindi provata l’autenticazione e la formale regolarità dell’operazione. Sulla colpa grave, richiama le decisioni del Collegio di Milano n. 5237/2024 e del Collegio di Bologna n. 7472/2024: lasciare borsa o portafoglio in auto chiusa è di regola gravemente colposo, salvo circostanze ulteriori. Valorizza inoltre il breve lasso temporale tra furto e prelievo e l’assenza di errori nella digitazione, indici della custodia del PIN con la carta, come nelle decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5304/13 e n. 6168/13.

La ricorrente, inoltre, non indica un orario univoco del furto e si avvede della sottrazione solo dopo ore. Questi elementi, uniti al successo dell’operazione al primo tentativo, costituiscono per il Collegio indizi gravi, precisi e concordanti della colpa grave. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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