Pignoramento conto corrente e blocco servizi legittimi fino a rinuncia creditore (ABF Collegio di Napoli n. 4022 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che, ricevuta la notifica di un atto di pignoramento sul conto corrente, dispone il blocco del rapporto e dei connessi servizi non pone in essere alcuna condotta illegittima o dilatatoria, quando il ripristino della disponibilità avvenga non appena acquisita la notizia della rinuncia al pignoramento da parte dell’ente procedente. In assenza di contestazione delle circostanze così ricostruite, la doglianza del cliente resta priva di fondamento e la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. La valutazione della correttezza dell’operato dell’intermediario prescinde, in tal caso, dalla sola sequenza temporale degli adempimenti, dovendosi avere riguardo alla necessità della documentazione del venir meno della procedura esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente contesta il comportamento dell’intermediario il quale, a seguito della notifica di un atto di pignoramento sul conto corrente, aveva disposto il blocco totale del rapporto, benché sullo stesso fosse accreditato un reddito da lavoro. Lamenta inoltre che, nonostante la trasmissione della liberatoria del creditore dopo l’estinzione del debito, lo sblocco sarebbe avvenuto soltanto dopo diversi giorni, con conseguente pregiudizio economico e personale.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, il cliente si rivolge all’Arbitro chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta asseritamente illegittima. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per mancato decorso del termine minimo di sessanta giorni dal reclamo; nel merito sostiene di aver operato correttamente e contesta la prova del danno, richiamando l’art. 2697 c.c. sull’onere probatorio.

La motivazione del Collegio

Il Collegio prende anzitutto atto dell’eccezione preliminare. Il cliente ha presentato reclamo il 29/10/2025 e, non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso l’11/11/2025; il termine per riscontrare il reclamo scadeva il 9/11/2025, sicché il ricorso è stato depositato dopo soli due giorni dalla scadenza. Su tale rilievo il Collegio non formula una statuizione espressa, preferendo esaminare il merito della controversia.

Nel merito, la decisione si fonda sulla ricostruzione dei fatti operata dall’intermediario nelle controdeduzioni e non contestata dal ricorrente. A fronte della notifica di pignoramento ricevuta il 10/10/2025, l’intermediario ha provveduto al blocco del conto e dei relativi servizi il successivo 15/10/2025. Non appena ricevuta la notizia della rinuncia al pignoramento da parte dell’ente procedente, in data 20/10/2025, l’intermediario ha ripristinato la disponibilità del conto e di tutti i servizi connessi.

Il dato centrale è temporale e logico insieme: il ripristino è avvenuto anteriormente alla proposizione del ricorso e, soprattutto, una volta acquisita la documentazione che legittimava il venir meno del vincolo. Il Collegio ritiene dunque che l’intermediario non potesse adottare un provvedimento diverso prima di ricevere la rinuncia del creditore procedente. La condotta tenuta è pertanto conforme agli obblighi che gravano sull’intermediario nella gestione della procedura esecutiva sul rapporto.

Le circostanze così ricostruite non sono state contestate dalla parte ricorrente, la quale non ha offerto elementi idonei a dimostrare ritardi o condotte dilatorie imputabili all’intermediario. Venuta meno la base della doglianza, cade anche la pretesa risarcitoria che su di essa si fondava. Il Collegio non accoglie quindi il ricorso, assorbendo ogni ulteriore profilo, compresa la contestazione sull’assenza di prova del danno e sul danno non patrimoniale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *